Agea annuncia la conclusione delle attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2021, con particolare riferimento al regime di pagamento di base (titoli), al pagamento per il premio giovane agricoltore ed al pagamento per il greening. Tutti i dettagli sono riportati nella circolare AGEA 42855.2022 del 27 maggio 2022.
1. Registro Nazionale titoli
a) Riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale
L’art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e l’art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori (art. 30, par. 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013), nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo (art. 30, par. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013).
Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti 4 i titoli nell’ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale, a norma dell’art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Al riguardo, si rappresenta che le risorse disponibili per la riserva nazionale 2021 ammontano ad € 26.156.536,60 e che il fabbisogno complessivo per le fattispecie prioritarie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari ammonta ad € 35.162.029,18.
Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della riserva nazionale per soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, a norma dell’art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2021 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2021) nella misura dello 0,43%. Inoltre, l’art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” (art. 30, par. 7, del Reg. (UE) n. 1307/2013), si procede ad un’ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell’ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell’1,5%. Conseguentemente, considerata la totale assenza di risorse nella riserva nazionale per l’assegnazione dei titoli per le due fattispecie in questione e che il fabbisogno complessivo per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” ammonta ad € 13.728.456,58, a norma dell’art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 è eseguita un’ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2021 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2021) nella misura dello 0,66%. Inoltre, l’art. 22 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i titoli e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione che, per l’anno 2021, ammonta ad € 2.074.792.000,00. Poiché il plafond ha subito una riduzione rispetto al precedente anno, considerata l’eccedenza di plafond pari ad € 35.337.613,52, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione sopra citata, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2021 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2021) nella misura dell’1,70%. Conseguentemente, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2021 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2021) è pari al 2,79%.
b) Calcolo del VUR 2021 (valore medio nazionale del titolo da riserva) e attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2021.
Ai sensi dell’art. 30, par. 8, 2° capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il VUR è calcolato applicando la seguente formula: massimale del pagamento di base 2021 (pari a € 2.074.792.000,00) sottratto l’importo della riserva nazionale 2021 (pari a € 26.156.536,60) diviso il numero totale dei titoli (superficie) nel 2021 (pari a 10.034.998,71). Il VUR 2021, cioè il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2021, è quindi determinato in € 204,15.
Con riferimento all’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, viste le risorse finanziarie disponibili:
per le fattispecie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari, l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è eseguita nella misura del l00% delle richieste risultate ammissibili all’esito delle istruttorie;
per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici”, l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è eseguita nella misura del l00% delle richieste risultate ammissibili all’esito delle istruttorie.
2. Riduzione lineare del pagamento del premio giovane agricoltore 2021
L’art. 51, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo Regolamento. Il plafond disponibile per la campagna 2021, al netto della modulazione, ammonta a € 71.482.435,00.
Gli Organismi pagatori hanno comunicato che l’ammontare complessivo dei pagamenti 2021 relativi al premio in questione è pari a € 74.305.310,95 compresi i pagamenti eseguiti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori per la quota parte relativa al pagamento del premio giovane agricoltore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013: “Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo (regime per i piccoli agricoltori), gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori: e) come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5”.
Si precisa che questi ultimi pagamenti, anche se rientranti nel plafond in esame, non subiscono l’applicazione della riduzione lineare, attesa la diversa disciplina vigente per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori. In applicazione dell’art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo utilizzabile di € 71.482.435,00 gli Organismi pagatori eseguono una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore 2021 nella misura del 3,80%.
3. Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening)
Con riferimento alla campagna 2021, il valore definitivo dell’importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013, calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall’agricoltore, è fissato in 0,5259. Detto valore, ai sensi dell’art. 43, par. 9, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è ottenuto dividendo il massimale stabilito per il 2021 per il greening (€ 1.088.559.000,00) per il valore totale dei titoli attribuiti nel 2021 (€ 2.069.755.870,83). Detta percentuale rimane valida anche per la campagna successiva fino a nuova comunicazione.
4. Ordine di applicazione delle riduzioni lineari dei pagamenti.
Ai fini dell’applicazione della riduzione lineare di cui al paragrafo 2 della presente circolare, si applica l’ordine stabilito dall’art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014.
5. Clausola di salvaguardia
Si avvisano tutti gli agricoltori che l’Italia ha l’obbligo di rispettare tutti i plafond di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale, pertanto, anche successivamente alla conclusione dell’anno di campagna, l’Amministrazione ha il potere – dovere di modificare le proprie determinazioni in relazione alle attività eseguite.
Clicca qui per scaricare la circolare originale.
Fonte: Agea




























































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