Istruzioni Operative n.20 del 3 marzo 2022: Domanda Unica 2021, controlli e partecipazione al procedimento.
Le presenti istruzioni operative, emanate da AGEA, si applicano nelle Regioni amministrative ove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti e definiscono le modalità di controllo e verifica di ammissibilità degli aiuti diretti, richiesti nella domanda unica di pagamento e nella domanda per il regime dei piccoli agricoltori, per la campagna 2021. Vengono descritti i controlli eseguiti secondo le disposizioni del Titolo V del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come specificate nelle norme applicative, gli indicatori di controllo, le modalità e la tempistica di risoluzione delle anomalie riscontrate nonché il sistema di partecipazione al procedimento dei beneficiari interessati.
Regime di intervento interessati: l’art. 72 del Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che l’agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.
La domanda unica 2021 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:
- Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. (UE) n. 1307/2013:
- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Pagamento per i giovani agricoltori
- Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 e disciplinato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465.
Tutti i dettagli inerenti i controlli di istruttoria di domanda, i controlli di superfici, i controlli specifici per intervento, i controlli in loco ed i controlli di condizionalità., nonchè sanzioni, pagamenti e procedimento di domanda unica sono consultabili cliccando qui.
Istruzioni Operative n.21 del 4 marzo 2022: aiuti nazionali – comunicazioni relative a causa di forza maggiore del decesso del richiedente.
Le Istruzioni Operative n. 21 emanate il 4 marzo u.s., riguardano tutte le campagne di presentazione delle domande per gli aiuti nazionali escludendo gli aiuti nazionali “Contenimento volontario delle rese” (DM 22 luglio 2020, n. 9018686) e “Stoccaggio privato vini di qualità”(DM 26 novembre 2020, n. 9341040) e a partire dall’anno 2017, qualora ricorra la causa di forza maggiore del decesso del richiedente. In particolare, si precisa che l’erede può presentare, un’apposita comunicazione secondo le modalità indicate nel suddetto documento, entro 1 anno dalla data del decesso del beneficiario. Tuttavia, per quanto concerne le campagne antecedenti l’annualità 2022, il termine di un anno decorre dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni operative.
È indispensabile indicare, preliminarmente, l’atto amministrativo per il quale si intende presentare la comunicazione. Inoltre, occorre indicare la finalità di presentazione della comunicazione, specificando che si tratta di decesso del titolare. Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.
Tutte le informazioni pratiche sono scaricabili qui.
Fonte: Agea




























































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