Agea ha pubblicato la Circolare AGEA.69474.2021 del 19 ottobre 2021 relativa alla domanda unica 2021 di pagamento PAC per i regimi di sostegno degli aiuto diretti di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Di seguito, riportiamo per estesto il documento della circolare.

Premessa

L’art. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1295, in deroga all’art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2021, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2021.
L’erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell’ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

Pagamento dell’anticipo

L’anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall’anticipo sono:

  • il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Titolo III, capo I;
  • il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465Titolo V;
  • qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465Titolo III, capo II.

L’importo unitario sarà definito e pubblicato con separata circolare.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell’individuazione della base di calcolo di cui all’art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Si rammenta che ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore di 0,5272 fissato dal punto 3 della circolare AGEA prot. 41688 dell’8 giugno 2021.

Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, occorre procedere all’adattamento proporzionale dell’importo fissato nella campagna 2015, atteso che il massimale nazionale fissato nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna) per l’anno 2021 è inferiore a quello fissato per l’anno 2020, come da prospetto sottostante:

Come già precisato per le precedenti campagne, si riporta di seguito un esempio di applicazione della percentuale di riduzione: l’azienda A ha percepito nel 2015 (prima domanda in regime dei piccoli) l’importo di € 386,59.

Nel 2016 il pagamento è pari ad € 381,53 (386,59*0,9869), nel 2017 il pagamento è pari ad € 376,45 (386,59 *0,9869*0,9867) e così per le campagne successive.

Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Come già riportato in premessa, è possibile erogare l’anticipo solo se le verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono state ultimate.

Tenuto conto del fatto che l’anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l’anticipo deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dall’art. 19-bis del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l’altro, per il regime di pagamento di base e il regime per i piccoli agricoltori.

Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta, inoltre, che il requisito di agricoltore in attività costituisce un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento. Nella circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018 sono riportate le scadenze entro le quali eseguire le istruttorie in ragione dei diversi
procedimenti amministrativi.

Limite massimo di concessione dell’anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L’art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l’importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l’importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell’anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato DM.

In ogni caso l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

Modalità di calcolo dell’anticipo

Il pagamento dell’anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità previste dalla regolamentazione UE in base alla quale è necessario evitare pagamenti in eccesso ai beneficiari e recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, si richiama l’attenzione degli Organismi pagatori sull’esigenza, in sede di pagamento degli anticipi, di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell’istruttoria delle domande e dell’attribuzione dei titoli definitivi. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si richiama, inoltre, il principio in base al quale l’Amministrazione – in autotutela – può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie, compresa l’entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE.

Si precisa che gli anticipi possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

Anticipazioni regolate dalla circolare AGEA prot. n. 45733 del 24 giugno 2021

Con DM 24 giugno 2021 n. 290878, attuativo dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, come modificato da ultimo dall’articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, gli Organismi pagatori sono stati autorizzati ad attivare la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al riguardo, si rammenta agli Organismi pagatori che hanno attivato le anticipazioni in questione di voler rendicontare l’intera somma erogata ai fini del rimborso FEAGA da parte della Commissione.

Contestualmente, dal pagamento dell’anticipo FEAGA, l’Organismo pagatore dovrà trattenere al beneficiario, mediante compensazione, la somma già erogata a titolo di anticipazione di cui al sopra citato DM 24 giugno 2021 n. 290878.

Per leggere il documento completo cliccare qui.

 

Fonte: Agea