Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 75 del 9 agosto 2022.

Le presenti Istruzioni operative, sostituiscono e integrano i paragrafi 3 e 4 delle Istruzioni operative n. 75 del 9 agosto 2022, che illustrano le modalità per la corresponsione del sostegno previsto dal DM 8 luglio 2022 n. 305722- Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, e dalle Circolari AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022 e n.61895 del 19 agosto 2022.

L’aiuto eccezionale, ai sensi dell’art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine e dei bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della domanda unica 2021. Tali sono gli agricoltori che hanno capi accertati, pur se l’effettiva e materiale erogazione del sostegno accoppiato sia ancora in corso;

b) abbiano rispettato, nell’anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e a cui non risultino applicate sanzioni di condizionalità a livello di azienda (non solo, quindi, al singolo allevamento riferito alle misure di premio). Tale requisito si ritiene rispettato e si procede al pagamento in caso di infrazioni minori che non hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie di condizionalità.

c) abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022. Si precisa che è sufficiente la presenza di un codice allevamento relativo alle misure oggetto del DM per procedere al pagamento dell’aiuto eccezionale. Pertanto, qualora l’azienda che ha percepito il sostegno accoppiato non soddisfi tale condizione è esclusa dal pagamento dell’aiuto eccezionale ed anche in presenza di un subentro deve essere rispettata la menzionata condizione. Nel caso di decesso del beneficiario prima del 31 marzo 2022, lo stesso è escluso dal pagamento dell’aiuto.

Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021. Sono quindi esclusi dal pagamento i capi esclusi dal dichiarato e non pagati per demarcazione PSR ed i capi non pagati nel sostegno accoppiato zootecnico in assenza del requisito minimo di 3 UBA. L’importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall’allegato “A” al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento (leggi anche “Aiuti straordinari al comparto zootecnico: ecco come ottenerli“).

Il pagamento viene eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto.

Controlli e pagamento del ristoro

Le domande pervenute nell’ambito della domanda unica 2021 all’Organismo Pagatore AGEA 2021 che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata: − verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità; − determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente; − ulteriori controlli istruttori. Il pagamento del ristoro è eseguito dall’OP AGEA entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, utilizzando due distinti capitoli di bilancio:

− quota del 33,3333% sul capitolo comunitario n. 080203110000001 – Aiuto eccezionale di adattamento – R.1308/2013, Art.219(1); R.2022/467;

− quota del 66,6667% su un capitolo nazionale. I pagamenti previsti dal DM 8 luglio 2022 n. 305722 devono essere eseguiti tassativamente entro il 30 settembre 2022 e non sono ammessi pagamenti successivi a tale scadenza, pertanto potranno beneficiare dell’aiuto coloro che hanno superato i controlli di ammissibilità e che non presentano motivi ostativi al pagamento (a titolo esemplificativo non esaustivo: problemi di IBAN, antimafia, sospensioni).

Per scaricare le Istruzioni complete clicca qui.

Fonte: Agea