Con le Istruzioni Operative n. 17 pubblicate in data 15 febbraio u.s., Agea dichiara l’applicazione del taglio per gli aiuti “de minimis” alle imprese agricole di cui al DM 1° marzo 2018, n. 1317, a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate.
Le risorse destinate all’aiuto ammontano, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DM 1° marzo 2018, n. 1317, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Qualora il fabbisogno finanziario per le domande di aiuto ammissibili, ecceda le risorse annue disponibili di cui al comma 2 dell’articolo 2, sono soddisfatte in via prioritaria le domande riferite alle superfici di prato permanente di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e, a seguire, nell’ordine le lettere b) e c).
Dopo aver verificato i requisiti per la concessione dell’aiuto, ed eseguito i controlli istruttori di ammissibilità ai sensi dei paragrafi 3 e 6 delle Istruzioni Operative n.61 del 30 settembre 2019, visto l’ammontare delle richieste, si è dovuto procedere ad applicare il criterio della “Priorità degli interventi” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del DM 1° marzo 2018, n. 1317: “a) prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Province autonome con superficie montana superiore all’80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei Comuni di cui all’articolo 1, comma 3”.
L’importo ammissibile risultante dall’applicazione di tale criterio, calcolato commisurando la differenza di superficie rispetto alla minore fra quella richiesta e quella risultante dai titoli 2015, supera il massimale di 10 mln di euro. Pertanto, ai sensi dell’art 6 comma 4 del DM “Nel caso di risorse insufficienti, nell’ambito della medesima priorità, si procede ad una riduzione lineare degli aiuti da erogare”, è stato necessario procedere ad un riproporzionamento degli importi applicando un abbattimento lineare del 62,91%.
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Fonte: Agea
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