Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo u.s. il Decreto 27 gennaio 2022 che esplicita le modalità attuative ed invita a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 in materia di polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.
Il suddetto decreto disciplina l’attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell’aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonché ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020.
Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l’inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.
Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell’allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell’aiuto, nonché’ l’incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell’ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell’allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all’art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) Le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell’art.25, a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.
La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu’ certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
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