Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo u.s. il Decreto 27 gennaio 2022 che esplicita le modalità attuative ed invita a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 in materia di polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. 

Il suddetto decreto disciplina l’attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell’aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonché ai  dettami  del  Piano  di gestione dei rischi in agricoltura 2020.

Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli ai  sensi  dell’art.  2135 del codice civile, iscritti nel registro delle  imprese  o  nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015.

I   suddetti   requisiti   devono   essere   posseduti,   pena l’inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento  delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di  aiuto   deve   indicare   se   è   proprietario   o   conduttore dell’allevamento. Secondo le  disposizioni  della  circolare  del  21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata  a  sostenere  la  spesa oggetto di agevolazione e di  tutte  le  procedure  previste  per  il percepimento dell’aiuto, nonché’ l’incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in  colui  che  nell’ambito  del contratto    di    compartecipazione    risulta     il     conduttore dell’allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero pendente a seguito di  una  precedente  decisione  della  Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi  e  incompatibili  con  il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, comma  5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti  di  cui  al presente decreto:

a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all’art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) Le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati  ad  indennizzare  le   perdite   causate   da   avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,  ai  sensi  dell’art.25,  a  condizione  che  l’impresa  sia   diventata   un’impresa   in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero  pendente  a seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, comma 5, del  regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli  relativi alla stipula di una polizza a copertura dei  rischi sulle  strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.

La sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  agevolate  è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di  far  ricorso  a  forme  assicurative  collettive  gli organismi collettivi di difesa, nonché le  cooperative  agricole  e  loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che  vi  aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono  sottoscrivere uno o piu’ certificati assicurativi  a  copertura  dei  rischi  sulle proprie produzioni, e devono essere  i  destinatari  degli  eventuali risarcimenti.

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