Pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/467 Della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli. 

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ricade sugli agricoltori dell’Unione e la preoccupazione principale per gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione è la disponibilità dei trasporti, in quanto gli aeroporti ucraini sono stati i primi a subire l’attacco russo e tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale sono state sospese. La crisi potrebbe avere gravi conseguenze sull’approvvigionamento di cereali a livello mondiale, provocando un ulteriore aumento dei prezzi già vertiginosi dell’energia e dei fertilizzanti, con ripercussioni sugli agricoltori dell’Unione. A questo si potrebbe aggiungere l’impossibilità di continuare a far arrivare i prodotti dell’UE in Ucraina ed eventualmente anche in Russia e in Bielorussia per motivi logistici e finanziari, generando perturbazioni degli scambi in alcuni settori che si tradurrebbero in squilibri nel mercato interno.

Per tali motivi l’Unione Europea ha stabilito di mettere a disposizione dei produttori dei settori agricoli degli aiuti per affrontare la crisi derivante da questi squilibri del mercato (leggi anche “Arrivano dall’UE le misure per il sostegno agli agricoltori“)

L‘Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 000 000 EUR, di cui 48.116.688 per l’Italia, per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

a) economia circolare;

b) gestione dei nutrienti;

c) l’uso efficiente delle risorse;

d) metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima.

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti delle suddette misure sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2022.

Gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate fino a un massimo del 200% dell’importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato Membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2022:

  • una descrizione delle misure da adottare;
  • i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto e le ragioni per la distribuzione dell’aiuto tra i diversi settori;
  • l’effetto previsto delle misure al fine di garantire la sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato;
  • le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto;
  • le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;
  • il livello di sostegno supplementare concesso.

Il regolamento risulta in vigore dal 25 marzo 2022, giorno successivo alla sua data di pubblicazione.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea