Fino al 31 luglio 2021, 16 Stati membri hanno notificato il completo recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Unfair Trading Practices (UTP) Directive). In generale, gli Stati membri hanno seguito l’approccio globale della direttiva. La maggior parte di essi ha superato il livello minimo di protezione previsto dalla direttiva per gli agricoltori e le piccole imprese agroalimentari. La maggior parte degli Stati membri ha esteso l’elenco delle UTP della direttiva o ha inasprito i divieti. Gli Stati membri hanno generalmente seguito l’approccio settoriale della legislazione e hanno applicato i requisiti alla filiera agroalimentare. Queste sono tra le principali conclusioni della relazione intermedia sullo stato di recepimento e attuazione della Direttiva UTP pubblicata il 27 ottobe 2021 dalla Commissione europea.

La relazione, che riguarda 16 dei 19 Stati membri che hanno notificato il recepimento completo alla Commissione fino ad oggi, fornisce una panoramica della situazione e dell’attuazione della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali nella filiera agricola e alimentare.

Esaminando il tipo di operatori ed il tipo di rapporti interessati dalle misure legislative, la relazione osserva che 14 Stati membri hanno stabilito che le norme si applicano alle relazioni tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli ed alimentari in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento.

Per quanto riguarda le dimensioni delle imprese, tutti gli Stati membri, tranne due, fanno riferimento alle dimensioni delle imprese come criterio per limitare l’ambito di applicazione della normativa. Ad esempio, alcuni Stati membri si concentrano sulle relazioni tra fornitori il cui fatturato annuo è inferiore a una determinata soglia e acquirenti il cui fatturato annuo è superiore alla stessa soglia. Questo è l’approccio stabilito nella direttiva. Le soglie tuttavia differiscono e, in alcuni casi, gli Stati membri hanno preso in considerazione solo le dimensioni dell’acquirente.

La maggior parte degli Stati membri ha scelto di applicare le norme alle operazioni di vendita in cui il fornitore o l’acquirente, o entrambi, hanno sede nell’UE, come stabilito nella direttiva. Quattro Stati membri hanno deciso di applicare le norme alle operazioni di vendita quando uno dei due, o entrambi, sono stabiliti nel rispettivo Stato membro.

Esaminando le UTP vietate, la direttiva impone di vietare una serie specifica di pratiche sleali, suddividendole in due gruppi: la lista nera che si applica ai divieti incondizionati e la lista grigia che contiene pratiche vietate a meno che non siano chiaramente concordate in anticipo in un accordo tra il fornitore e l’acquirente.

Tra i 16 Stati membri, cinque hanno introdotto i due elenchi stabiliti nella direttiva. Tutti gli Stati membri hanno utilizzato elenchi di pratiche vietate e la maggior parte di esse ha seguito la distinzione tra nero e grigio. Alcuni Stati membri hanno aggiunto pratiche alle due liste, mentre altri hanno inserito una o più pratiche della lista grigia nella lista nera.

La Direttiva impone agli Stati membri di designare una o più autorità a livello nazionale per l’applicazione delle norme. Tutti gli Stati membri hanno designato tali autorità: 13 hanno optato per una sola e tre per due autorità. Tutti hanno scelto autorità amministrative.

Per quanto riguarda la presentazione dei reclami all’autorità di esecuzione designata, la maggioranza degli Stati membri ha previsto disposizioni in materia di riservatezza per quanto riguarda l’identità del denunciante, conformemente alla direttiva. Le rispettive condizioni variano a seconda del paese.

Infine, per quanto riguarda l’esecuzione, le misure più comuni sono le sanzioni finanziarie, previste in tutti i 16 Stati membri. Sebbene la direttiva non stabilisca soglie minime e massime per le sanzioni finanziarie, alcuni Stati membri lo fanno.

Una visione più completa dello stato di recepimento emergerà non appena gli altri Stati membri presenteranno le loro notifiche. Una valutazione della Direttiva a livello UE è prevista per la fine del 2025.

Contesto

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare nell’aprile 2019. La direttiva mira a proteggere gli agricoltori, le organizzazioni di agricoltori e altri fornitori più deboli di prodotti agricoli e alimentari da acquirenti più forti. Gli Stati membri dell’UE erano tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 1o maggio 2021 e ad applicarla sei mesi dopo.

Nel luglio 2021 la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti dei 12 Stati membri che non hanno notificato il recepimento completo della direttiva nel diritto nazionale. Nel frattempo, quattro di essi hanno notificato il recepimento completo.

La direttiva fa parte di un’agenda politica più ampia, che mira a realizzare una catena di approvvigionamento alimentare più efficiente e più equa. Tale agenda comprende la possibilità per i produttori agricoli di cooperare e organizzarsi, senza correre rischi ai sensi del diritto della concorrenza, nonché misure per migliorare la trasparenza del mercato. La strategia Farm to Fork mira anche a contribuire a migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare come parte della sostenibilità economica del settore.

 

Fonte: Commissione europea