Il tema dell’utilizzo dei biocidi in agricoltura, si sa, è un argomento piuttosto caldo in quanto molti prodotti posti in commercio risultano in realtà non esattamente rispondenti alle normative vigenti. Per questo motivo abbiamo ritenuto utile dedicare uno spazio all’analisi dei requisiti stabiliti nel decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”  che regolamenta, appunto, le sanzioni relative alla violazione di quanto stabilito nel Regolamento UE 528/2012 (nell’articolo chiamato solo “regolamento”) inerente alla vendita e l’utilizzo dei biocidi.

Riportiamo in maniera schematica i punti salienti:

  • La prima sanzione prevista riguarda l’immissione sul mercato di un prodotto biocida non autorizzato, o con autorizzazione non più valida o revocata o in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, e comporta l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. La medesima sanzione viene applicata all’utilizzatore professionale o industriale di tali prodotti. (Art.3 – “Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all’articolo 17 paragrafo 1, del regolamento”)
  • I prodotti autorizzati in uno stato sono automaticamente riconosciti anche dagli altri Paesi dell’UE ma è necessario che il titolare dell’autorizzazione ne comunichi l’immissione in commercio almeno 30 giorni prima dell’inizio delle vendite altrimenti pena un’ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. (Art. 4 – “Violazione in materia di immissione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento”).
  • Chi mette sul mercato un prodotto identico ad un altro autorizzato per il quale esiste un’autorizzazione alla commercializzazione, senza avere licenza di commercio parallelo o, in alternativa, un’autorizzazione valida, va incontro ad una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 (Art. 5 – “Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all’articolo 53 del regolamento”).
  • Per immettere in commercio un nuovo biocida è necessario predisporre una specifica documentazione (vedi art. 56, paragrafo 1, del regolamento) ed archiviarla rendendola disponibile all’Autorità, pena un’ammenda che va da 1.000 a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi effettui esperimenti o test, che possono causare dispersioni nell’ambiente, prima che siano trascorsi i 45 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente, oppure a chi violi divieti o condizioni dettate da questa, nonché a chiunque non metta a disposizione la documentazione. (Art. 6“Violazioni in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di cui all’articolo 56 del regolamento”)
  • Per quel che riguarda gli articoli trattati, chiunque violi le disposizioni riportate nell’art. 58 del Regolamento, è tenuto a pagare un’ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000. Si aggiunge poi che per le violazioni in materia di etichettatura di tali prodotti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00 rivolta anche a quei fornitori che non comunicano gratuitamente ed entro 45 giorni dalla richiesta, informazioni ai consumatori sul trattamento effettuato a quel determinato articolo. (Art. 7 – “Violazioni in materia di immissione sul mercato di articoli trattati di cui all’articolo 58 del regolamento”)
  • È previsto l’obbligo di tenere dei registri dove riportare le informazioni relative ai biocidi immessi sul mercato e renderli disponibili, pena una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. (Art. 8 – “Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all’articolo 68 del regolamento”)
  • Chiunque immetta sul mercato prodotti biocidi classificati, imballati ed etichettati senza rispettare quanto previsto dall’articolo 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00, così come chi non ottemperi alle richieste dell’Autorità competente. (Art.9“Violazioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi di cui all’articolo 69 del regolamento”)
  • Qualora ci si avvalga di annunci pubblicitari non rispondenti a quanto previsto dall’art. 72 del Regolamento, la sanzione prevista va da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00 (Art. 10 – “Violazioni degli obblighi in materia di pubblicità di cui all’articolo 72 del regolamento”).
  • Chiunque non rispetti le misure provvisorie previste da uno Stato membro per un determinato prodotto, violando quindi l’articolo 88 del Regolamento, va incontro ad un’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. (Art. 11 – “Violazioni delle misure provvisorie adottate ai sensi dell’articolo 88 del regolamento”)
  • Per la violazione delle misure transitorie relative all’accesso al fascicolo sul principio attivo, così come previste all’articolo 95 del Regolamento, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. (Art. 12 – “Violazioni in materia di misure transitorie relative all’accesso al fascicolo sul principio attivo di cui all’articolo 95 del regolamento”)
  • Chiunque non fornisca le informazioni richieste o si sottragga ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 65 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. (Art. 13 – “Violazione degli obblighi in materia di controlli di cui all’articolo 65 del regolamento e di obblighi di notifica di effetti inattesi o nocivi di cui all’articolo 47”).
  • In merito ai presidi medico-chirurgici è previsto che chiunque produca, utilizzi professionalmente o industrialmente o commercializzi prodotti non autorizzati o che violino le condizioni poste dall’autorizzazione, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. (Art. 14 – “Violazioni in materia di immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392”).
  • La competenza di accertare e somministrare le suddette sanzioni viene affidata alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione o all’ente individuato dalla normativa regionale (Art. 15 – “Misure applicative delle sanzioni amministrative”).
  • Il decreto legislativo 179 del novembre 2021 abroga l’articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. (Art. 16 – “Abrogazioni”), e stabilisce che gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 non debbano essere applicati nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto uno dei biocidi, che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, o che sono di libera vendita (Art. 18 – “Disposizioni transitorie e finali “).

È possibile consultare il testo completo del decreto cliccando qui.