Agea ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 81 del 15 settembre 2022 che sostituiscono e integrano il paragrafo 3.3 delle Istruzioni operative n. 78 del 12 settembre 2022 in merito alle condizioni per la concessione dell’aiuto per a filiera dei bovini di razze autoctone in seguito a precisazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ai detentori di allevamento di bovini di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella BDN allevati in Italia alla data di presentazione delle domande, è concesso un aiuto fino a 150 euro nei limiti di spesa di 5 milioni di euro. I detentori di allevamento di bovini devono alla data della presentazione delle domande:
- aver stipulato un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione. Sono ammissibili le imprese agricole di allevamento che hanno stipulato contratti di filiera con strutture commerciali dalle stesse partecipate oppure partecipate dai loro Organismi di Rappresentanza o tecnici. Sono, altresì, ammissibili alla misura le imprese agricole di allevamento che, nell’ambito del rapporto cooperativo/associativo, conferiscono alla propria cooperativa di macellazione o trasformazione i propri animali senza la stipula di un contratto commerciale ma un impegno di conferimento.
Nel modello viene comunicato il tipo di contratto/atto ed i relativi dettagli:
a) contratto di filiera di tipo privatistico con impresa di macellazione e/o di trasformazione comunicando il CUAA dell’impresa di macellazione e/o trasformazione contraente e la data di decorrenza e scadenza del contratto di filiera, che deve avere almeno durata triennale e comprendere l’annualità 2022;
b) contratto o atto attestante l’adesione del beneficiario alla struttura commerciale partecipata dallo stesso oppure partecipata dal suo Organismo di rappresentanza o tecnico, comunicando il CUAA della struttura e la data di decorrenza e scadenza del contratto o adesione e deve comprendere l’annualità 2022;
c) rapporto cooperativo/associativo comunicando il CUAA della cooperativa di macellazione o trasformazione a cui si conferisce nell’ambito del rapporto cooperativo associativo e la data di decorrenza e scadenza dell’impegno al conferimento che deve comprendere l’annualità 2022.
I contratti/atti sopra richiamati devono essere allegati alla domanda di sostegno e conservati presso il CAA mandatario a disposizione di eventuali controlli.
oppure
- essere inseriti in Sistemi di Qualità Nazionale (SQN)
oppure
- essere aderenti a disciplinari di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o di Indicazione Geografica Protetta (IGP).
Nel modello di domanda vengono predisposti i dati risultanti dalla BDN, nel caso in cui i capi già presenti nell’allevamento che raggiungono i requisiti di ammissibilità durante il periodo di presentazione della domanda fossero diversi dai dati risultanti dalla BDN, il beneficiario aggiorna nel modello i dati del riquadro totale e precisamente i campi:
- “Numero totale di bovini di razze autoctone iscritti ai libri genealogici italiani dichiarati alla data di presentazione delle domande 2022 – capi bovini di 8-12 mesi ( C )”
- “Numero totale di bovini di razze autoctone iscritti ai libri genealogici italiani dichiarati – vacche – femmine di almeno 24 mesi (D)”.
Sono esclusi i capi introdotti da altri allevamenti durante il periodo di presentazione.
L’aiuto è riconosciuto per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritto ai libri genealogici delle razze autoctone italiani da carne, allevato in Italia e destinato alla macellazione.
La definizione di “vitellone” è riportata a norma dell’allegato VII parte I letta B) del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre Pertanto, sono da intendere i bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi.
Le vacche comprendono tutte le femmine di età superiore ai 24 mesi.
La definizione “destinati alla macellazione”, non si riferisce alla condizione di transito dall’allevamento al macello, ma attiene alla tipologia di destinazione produttiva in senso lato.
In concreto, sono da intendersi tutti gli animali che “potenzialmente” hanno le caratteristiche idonee per essere destinati alla macellazione. Pertanto, tutte le femmine presenti in allevamento di età superiore ai 24 mesi rientrano tra i capi eleggibili.
Considerata la finalizzazione complessiva dell’aiuto di cui al comma 4 dell’art. 4, le razze autoctone da prendere in considerazione sono quelle da carne con Libro Genealogico:
- Piemontese,
- Chianina,
- Marchigiana,
- Romagnola,
- Podolica,
- Maremmana.
L’iscrizione al Libro genealogico deve essere registrata nell’Anagrafe Nazionale Bovina in conformità alla vigente normativa.
Il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Clicca qui per scaricare le Istruzioni complete.
Fonte: Agea
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