Il Decreto Milleproroghe è stato ufficialmente approvato, attraverso la pubblicazione della legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto-legge del 30.12.2021 n. 228, nella Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022 n. 49.

In materia di agricoltura e produzione primaria segnaliamo le principali novità:

1) Art 3 – quater. Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del  credito  d’imposta  per  investimenti in beni strumentali.

La proroga riguarda i mezzi e sistemi con dispositivi elettronici, rispondenti ai requisiti previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0, che sono stati prenotati entro il dicembre 2021 (con regolare acconto del 20%), e che potranno adesso essere consegnati non più entro il 30 giugno 2022 ma entro il 31 dicembre 2022. Lo spostamento dei termini previene il rischio di inadempienza nelle consegne da parte delle case costruttrici, e prolunga a tutto il 2022 le condizioni stabilite per l’anno precedente in merito al credito d’imposta, ovvero:

  • 40% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 10% per la fascia dai 10 fino ai 20 milioni.

Per gli acquisti che verranno fatti nel triennio 2023-25 le percentuali detraibili si dimezzano, e vengono dunque fissate rispettivamente al 20%, al 10% e al 5% per le tre fasce d’investimento.

2) Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica.

1 All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” (ovvero fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni). b) al secondo periodo, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.

2 All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: “5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.”. L’articolo 219 comma 5 del DL 152/06 cita testualmente: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.)

3 Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.

5 – ter Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono prorogati come di seguito:

  1. a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
  2. b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
  3. c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
  4. d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5 – quater. Rinvio della registrazione dei trattamenti veterinari in caso di mancata interoperabilità. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è stato aggiunto infatti il seguente periodo: «Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022». Secondo l’articolo 14 le registrazioni dei trattamenti medicinali su animali per la produzione di alimenti avvengono solo in formato elettronico dal 28 gennaio 2022 in concomitanza con l’applicazione in tutti gli Stati Membri del regolamento (UE) n. 2019/6. L’emendamento approvato rinvia invece al 30 aprile 2022 l’entrata in vigore del nuovo registro nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo.

5 – sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( che dice: dal  2023  non  è  conteggiata  la  quota  di   biocarburanti   e  bioliquidi,  nonché’  di  combustibili  da  biomassa,  prodotti  a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi  o  combustibili  da  biomassa  a  basso   rischio   di cambiamento indiretto della destinazione d’uso  dei  terreni,  nel rispetto dei  criteri  dettati  dall’articolo  4  del  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea) dopo la parola: “2023” sono inserite le seguenti: “, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001″.

5 – septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, all’articolo 40 -ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022″. Dunque i nuovi impianti realizzati da imprese agricole, anche in forma consortile, alimentati per almeno l’80% da scarti di produzione e reflui derivanti dalle aziende stesse, potranno accedere agli incentivi statali anche nel 2022.

3) Art. 18. Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini.

Ciò comporta le seguenti modifiche allarticolo 1 comma 139: “Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 30 tonnellate annue”. Viene inoltre aggiunto il paragrafo: “Per le imprese di prima trasformazione, l’obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati”. Viene modificato anche il successivo comma 140 dilatando i tempi di registrazione che da sette giorni diventano “entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse”. Variazioni anche per i commi 141 e 142 introducendo rispettivamente la scadenza al 30 aprile 2022 per l’emanazione di decreti che indichino le modalità applicative dei commi da 139 a 142,  e definendo le sanzioni amministrative come di seguito riportato:”142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita’ di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ designato quale autorita’ competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma”.

4) Art. 20. Modifiche al regime – quadro della disciplina degli aiuti.

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate diverse modificazioni tra le quali degna di nota quella all’articolo 55, comma 8, dove le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”; ovvero si proroga fino a giugno la concessione di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese che riguardano sia prestiti per gli  investimenti  sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore  delle imprese  in  modo  diretto  o  attraverso  banche  o  altri  soggetti abilitati all’esercizio del credito in  Italia.

5) Art. 20 – bis. Proroga in materia di versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, in alcune specifiche regioni (es. Sicilia), e per alcuni specifici settori come ad esempio soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati, per i quali sono prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA.

E’ possibile approfondire i singoli punti consultando qui il Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15.