Agea ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 59 del 25 giugno 2021: Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Rettifica ed integrazione alle Istruzioni Operative n.11 del 18 febbraio 2021, Istruzioni Operative n.43 del 14 maggio 2021, Istruzioni Operative n. 51 del 15 giugno 2021.

Queste istruzioni operative disciplinano la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2021. In attuazione dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è concessa un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

L’anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato. L’Organismo Pagatore AGEA ha scelto la tipologia di aiuto di Stato, per gli interessi da corrispondere sull’anticipazione compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta, in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19.

Attivazione dell’anticipazione

L’aiuto di Stato connesso all’anticipazione è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/02; il tasso di interesse è quindi pari a 0,55%.

Il periodo preso in considerazione per il calcolo dell’interesse decorre dalla data di erogazione dell’anticipo, fino al 30 giugno 2022.

Modalità e termini per la richiesta dell’aiuto

L’aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda unica.

Qualora l’agricoltore abbia già presentato una domanda unica per la campagna 2021 non compilando il Quadro DM, può presentare la richiesta nella domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE 809/2014, entro il termine di presentazione della domanda unica.

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Fonte: Agea