Sulla Gazzetta ufficiale della Commissione Europea è stata pubblicata la modifica del periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica. Il periodo di validità dei criteri è stato esteso, ed ora i criteri stabiliti dall’Unione Europea sono validi fino al 30 giugno 2025.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

  1. A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
  2. Con decisione (UE) 2017/175 (2) la Commissione ha stabilito i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «strutture ricettive». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 gennaio 2022.
  3. In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE, del 30 giugno 2017 (3), la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza del gruppo di prodotti «strutture ricettive» nonché la pertinenza e l’adeguatezza sia degli attuali criteri Ecolabel UE per il gruppo di prodotti in questione sia dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica
  4. In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE, del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, dà priorità all’attuazione di diverse azioni volte ad aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE per questo gruppo di prodotti, promuovendolo come valido strumento per una ripresa sostenibile.
  5. È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nella decisione (UE) 2017/175 affinché la Commissione possa rivedere questo gruppo di prodotti quando il settore si sarà ripreso.
  6. Il periodo di proroga deve essere abbastanza lungo da consentire di completare il processo di revisione e offrire ai titolari di licenze attuali e futuri una prospettiva affidabile che consenta loro di continuare nel frattempo a commercializzare i prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE mantenendo i vantaggi derivanti dal marchio.
  7. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/175.
  8. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6 della decisione (UE) 2017/175 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione