Il 27 Luglio 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1219 della Commissione.

Tale regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128  stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio per gli anni dal 2021 al 2027 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2021. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Perciò diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2022 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2021.

Inoltre i diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2021, un determinato importo del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2022.

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

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Fonte: EurLex