Oggetto: Definizione di lana sucida

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005954/2020 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Gianna Gancia (ID)

2 novembre 2020

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, all’articolo 1 e nell’allegato II, ascrive la lana tra i prodotti agricoli.

Allo stesso tempo, il regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, definisce la lana derivante dalla tosatura periodica come un sottoprodotto che, per circolare nel mercato, dev’essere trattato abbassandone la carica di batteri patogeni.

L’incongruenza normativa che ne emerge provoca incertezze sulla produzione e lavorazione della lana che non permettono di utilizzare questo bene come fonte di guadagno e di rilancio per le economie rurali e per la loro valorizzazione.

Alla luce di questi elementi, si chiede alla Commissione europea:

  1. se non ritenga che esiste un conflitto normativo sulla definizione della lana;
  2. se non ritenga opportuno rivedere il regolamento (CE) n. 1069/2009 e includere la lana tra i prodotti agricoli.

Risposta data dalla Sig.ra Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (18 gennaio 2021)

  1. A causa del loro diverso ambito di applicazione, il regime delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)1 è complementare e non in contrasto al regolamento (CE) n. 1069/20092 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Qualsiasi prodotto, indipendentemente dal fatto che sia contraddistinto da una DOP o da una IGP, può essere immesso sul mercato solo se soddisfa i requisiti igienico-sanitari. I prodotti di origine animale non destinati al consumo umano elencati nel regolamento DOP e IGP possono pertanto essere immessi sul mercato solo dopo che sia stata garantita la conformità alle norme sanitarie per i prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.
  2. La lana non trasformata può essere contaminata da agenti patogeni che causano malattie trasmissibili e dovrebbe pertanto essere sottoposta alle misure di riduzione dei rischi di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

 

Fonte: Parlamento europeo