Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 giugno 2022, che modifica l’articolo 14, comma 1, del decreto 12 ottobre 2017, recante: «Criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA».
Viste le indicazioni della Commissione europea in base alle quali si è ritenuto che gli interventi finanziari resi a condizione di mercato non costituiscono aiuto di Stato e che non si rende necessario dare seguito alla notifica effettuata alla Commissione europea mediante SANI2, nonché considerato che gli interventi finanziari a condizione di mercato non necessitano di notifiche ad hoc come attualmente previsto per ciascun progetto dall’art. 14, comma 1 del decreto, è stato deliberato di sostituire l’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017, con il seguente: “Una volta completata l’istruttoria di ciascun progetto, l’ISMEA ne delibera l’approvazione e stipula gli accordi di cui al precedente art. 13, comma 3.”
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