Il Ministro Stefano Patuanelli ha firmato il D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021 “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN“, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Di seguito gli articoli contenuti nel Decreto:

Articolo1
(Ambito di applicazione)

  1. Tutti gli adempimenti, le attività amministrative e le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di gestione e di controllo, previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, si conformano alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 2
(Sistema di identificazione delle parcelle agricole)

  1.  Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l’intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali. Esso si basa sull’archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).
  2. Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l’uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell’Unione.
  3. AGEA Coordinamento, per le funzioni ad essa attribuite dalla legge, realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.
  4. Il SIPA è aggiornato mediante tecniche di interpretazione delle ortofoto e delle immagini satellitari nonché in base all’esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli svolti in loco, ivi compresi quelli per l’ammissibilità delle domande d’aiuto. L’aggiornamento dell’intera superficie agricola nazionale, mediante tecniche di fotointerpretazione su ortofoto ad alta risoluzione, avviene con cadenza almeno triennale.
  5. Le amministrazioni di cui al comma 6 concorrono all’aggiornamento del SIPA secondo le regole e le modalità stabilite da AGEA coordinamento di concerto con il sistema delle Regioni e Province autonome e gli Organismi pagatori, lì dove costituiti, nell’ambito del Comitato Tecnico di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  6. Il SIPA è messo a disposizione degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle altre amministrazioni pubbliche per i procedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 3
(Parcella di riferimento)

  1. L’unità elementare del SIPA è la parcella di riferimento, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola, come definita ai sensi della normativa dell’Unione europea, geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive.
  2. La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall’agricoltore.
  3. La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell’Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.
  4. La parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l’aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.

Articolo 4
(Anagrafe delle aziende e fascicolo aziendale)

  1. L’anagrafe delle aziende è costituita dall’insieme dei fascicoli aziendali dei soggetti pubblici e privati, esercenti attività in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende», identificate dal codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA).
  2. Il fascicolo aziendale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell’adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell’ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.
  3. Tutte le aziende che detengono superfici agricole sono tenute a dichiarare la propria consistenza aziendale e il piano colturale annuale di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 in modalità grafica.
  4. Le informazioni desunte dalla dichiarazione grafica sono incrociate con le informazioni del SIPA ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi, nonché utilizzate ai fini dell’aggiornamento del sistema.
  5. Le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell’ambito del Quaderno di Campagna di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo con le modalità e nei termini stabiliti nell’ambito del Comitato Tecnico di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

Articolo 5
(Modalità di identificazione delle superfici)

  1. La superficie aziendale è dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici in conformità all’articolo 4, comma 3 e determinata sulla base della superficie massima ammissibile della parcella di riferimento di cui all’articolo 3.
  2.  Qualora la superficie determinata in conformità al comma 1 differisca dalla superficie determinata in precedenza utilizzando una diversa metodologia di misurazione, allo scostamento si applica l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 809/2014, e, pertanto, non si determinano recuperi, sanzioni o ulteriori pagamenti nell’ambito di procedimenti.

Articolo 6
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Per le domande presentate ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prima dell’annualità 2020 si applicano le previgenti modalità di determinazione della superficie massima ammissibile.
  2. In deroga a quanto stabilito all’articolo 4, comma 3, le aziende che non presentano domande ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono costituire o aggiornare il proprio fascicolo in modalità alfanumerica fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Fonte: Mipaaf