Pubblicato dal Mipaaf il DECRETO 26 agosto 2021 che definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari nel settore ovi-caprino. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di seguito riportiamo quanto alcuni articoli.

L’Articolo 3 illustra le modalità di riconoscimento dei primi acquirenti:

  1. I primi acquirenti di latte sono preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili.
  2. Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:
    a) disponga di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
    b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
    c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
    d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l’esecuzione dei controlli;
    e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.
  3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare, alla competente Regione, apposita domanda.
  4. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla Regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2.
  5. Le Regioni e Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.
  6. Qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l’avvenuta decadenza nell’apposito albo di cui al comma 5.

Nell’articolo 5 troviamo le fasi di classificazione delle aziende di produzione di latte:

  1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.
  2. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificità del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.
  3. I produttori di latte effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, conformemente a quanto prescritto all’articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503.

L’Articolo 6 elenca gli adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari:

  1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). I produttori devono consegnare il latte da loro prodotto, solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell’albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.
  2.  Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:
    a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;
    b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;
    c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi;
    d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;
    e) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi con l’indicazione del Paese di provenienza;
    f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;
    g) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi, con l’indicazione del Paese di provenienza.
    Al fine di ridurre l’onere amministrativo in capo ai diversi soggetti, le registrazioni di cui ai punti e) e g) sono effettuate in automatico attraverso il SIAN, utilizzando i dati già comunicati agli UVAC ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 e quelli comunicati ai PIF ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80, acquisendoli dalla banca dati istituita presso il Ministero della Salute.
  3. Le registrazioni sono sottoscritte dall’acquirente con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea.
  4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138.
  5. Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea.
  6. Entro il giorno 20 del mese di gennaio i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto direttamente ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, nell’anno precedente.
  7. Per le registrazioni di cui al comma 5, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all’allegato I.
  8. Il SIAN mette a disposizione dei primi acquirenti e delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, per via telematica, le informazioni dagli stessi dichiarate. I produttori di latte e le loro associazioni ed organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine ai propri quantitativi di latte registrati e i dati aggregati delle consegne effettuate nella regione di appartenenza.
  9. I dati comunicati ai sensi del comma 8 sono resi noti da Agea.
  10. Agea, entro il 25 di ogni mese, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle Regioni, i dati relativi alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6, riferiti rispettivamente al mese, al trimestre e all’anno precedente ed i dati cumulativi calcolati in base all’anno solare.

Nell’articolo 7 si parla del tenore di materia grassa e proteine e viene indicato che: ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine l’acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, può essere effettuata una sola analisi al mese. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il primo acquirente, per almeno 3 anni.

Leggi qui il documento completo del decreto 

 

Fonte: Mipaaf – Normativa