Istruzioni Operative 11: Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2022.

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle domande di sostegno e alle domande di pagamento della Campagna 2022, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013).

Sono interessate le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n.1305/2013:

Misura 10, Sottomisura 1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;
Misura 11, Sottomisura 1 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
Misura 11, Sottomisura 2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
Misura 12, Sottomisura 1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000;
Misura 12, Sottomisura 2 – Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000;
Misura 12, Sottomisura 3 – Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici;
Misura 13, Sottomisura 1 – Pagamento compensativo per le zone montane;
Misura 13, Sottomisura 2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi;
Misura 13, Sottomisura 3 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici;
Misura 14 – Pagamento per il benessere degli animali;
Misura 15, Sottomisura 1 – Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima.
Misura 8, Sottomisura 1- Pagamento per impegni Forestali e imboschimento.

Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i beneficiari devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno. Le regioni contemplate sono quelle di competenza dell’OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Campania,Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta.

La tipologia di presentazione della domanda stessa, può essere:
1. Domanda iniziale;
2. Domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE 809/2014;
3. Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/parziale.
4. Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

I termini per la presentazione delle domande all’OP AGEA previste per la campagna 2022, sono:
a) Domande iniziali: 16 maggio 2022,
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2022
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
d) Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 30 settembre 2022.

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Istruzioni Operative 12:  ERRATA CORRIGE Istruzioni Operative n. 8 del 31 gennaio 2022 – PARAGRAFO 3.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014.

Con riferimento alle Istruzioni Operative n. 8 del 31 gennaio 2022 aventi stesso oggetto AGEA precisa che al paragrafo “3.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014”, ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 31 maggio 2022, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022.
Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

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Fonte: Agea