Sono state approvate le linee guida di natura tecnico-scientifica per la presentazione, la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici, che integrano le prescrizioni del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52 e del Regolamento Europeo 1012/2016 con elementi attuativi e di dettaglio operativo.
Nelle linee guida vengono stabilite le informazioni minime che l’ente selezionatore o un ente ibridatore selezionatori dovranno inserire nel programma genetico, tra quali troviamo:
a) Il nome della razza al fine di evitare confusioni con animali riproduttori simili appartenenti ad altre razze, linee o incroci iscritti o registrati in altri libri o registri suini ibridi;
b) Le caratteristiche dettagliate della razza, e per i suini anche linea o incrocio, contemplate dal programma genetico;
c) Il territorio geografico in cui il programma è o sarà attuato indicando il numero degli allevamenti e la loro distribuzione geografica;
d) Informazioni relative al sistema di registrazione delle genealogie;
e) I criteri di valutazione dettagliati ai fini degli obiettivi di selezione e riproduzione dichiarati ai fini della selezione, includendo gli specifici caratteri che verranno rilevati per il calcolo di indici genetici utili al perseguimento degli obiettivi dichiarati; nel caso si preveda la possibilità di avvalersi di terzi per il rilevamento dei fenotipi e il calcolo degli indici genetici l’indicazione delle attività affidate e del soggetto terzo abilitato incaricato;
f) Nel caso di costituzione o ricostituzione di una nuova razza, le circostanze particolareggiate che giustificano e motivano l’impresa, con valutazione delle caratteristiche del programma genetico di miglioramento e/o di conservazione;
g) Nel caso il programma genetico preveda valutazioni genetiche condotte in stazione di controllo ovvero su dati raccolti negli allevamenti, informazioni sui sistemi relativi alla produzione, alla valutazione genetica e/o genomica inclusa la numerosità della popolazione di riferimento per la valutazione genomica ovvero il numero di animali che verranno genotipizzati, alla comunicazione e all’utilizzo dei risultati. Eventuali accordi con Enti Selezionatori ovvero Organizzazioni di allevamento di altri Paesi per l’esecuzione congiunta di prove di valutazione genetica;
h) Criteri di registrazione degli animali alle sezioni supplementari o alle classi delle sezioni principali nel caso in cui queste fossero previste;
i) Informazioni sul Centro di stoccaggio o raccolta dello sperma, o sul gruppo di raccolta o produzione di embrioni eventualmente delegato a rilasciare certificati zootecnici e le modalità del loro rilascio;
j) Informazioni relative alla decisione di fornire risultati delle valutazioni genetiche condotte in stazione di controllo ovvero su dati raccolti negli allevamenti, oppure relative a difetti o peculiarità genetiche dei suini riproduttori ibridi, da parte di Enti Ibridatori.
Inoltre viene indicato che il programma genetico deve interessare una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico in cui è attuato o in quello destinato alla sua attuazione.
Per approfondimenti cliccare qui.
Fonte: Mipaaf




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.