Nella Gazzetta Ufficiale Italiana, Serie Generale n.55 del 05-03-2021, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione ed istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il provvedimento entrerà in vigore il 20 marzo 2021.
Di seguito le azioni previste dal suddetto decreto:
- Articolo 1 “Finalità e ambito di applicazione“: istituisce i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all’importazione nell’Unione Europea di: animali, prodotti di origine animale, materie germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale.
- Articolo 2 “Organizzazione di controlli“: per ciascuna partita di animali e merci l’operatore responsabile deve effettuare la notifica preventiva con tutte le informazioni necessarie per l’identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.
- Articolo 3 “Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliero“: esenta gli animali, previsti dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, dalle modalità di controllo.
- Articolo 4 “Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture“: è fatto obbligo agli enti gestori e alle societa’ concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all’esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all’uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente
- Articolo 5 “Sanzioni“: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 a 46.485 € per ciascuna partita introdotta nel territorio nazionale senza essere stata sottoposta ai controlli veterinari presso i posti di controllo frontalieri.
- Articolo 6 “Abrogazioni“: abroga il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
- Articolo 7 “Clausola di invarianza finanziaria“: dal Decreto legislativo non devono derivare nuovi oneri finanziari.
- Articolo 8″Disposizioni finali“: con Decreto del Ministero della Salute possono essere definite le procedure tecniche per l’organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana




























































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