La gestione del rischio agevolata in ambito zootecnico può disporre di un nuovo strumento complementare alle coperture assicurative a garanzia degli allevamenti bovini ed ovicaprini da latte utile a stabilizzare i ricavi, l’Income stabilization tool (IST), Strumento per la stabilizzazione del reddito settoriale (ISTs). Si tratta di un fondo di tipo mutualistico che serve a compensare le imprese zootecniche aderenti ad indirizzo lattiero in caso di crisi di mercato, che può essere causata da una caduta dei prezzi alla produzione, da un innalzamento dei costi di produzione o da altre condizioni negative che determinino drastici cali di reddito. L’indennizzo corrisposto ad ogni singola impresa aderente è calcolato in percentuale sulla perdita di reddito accertata.

Cosa è un ISTs? Per comprenderne meglio il funzionamento torna utile fare un confronto con lo strumento più conosciuto, la copertura assicurativa. Quest’ultima consente all’allevatore che la sottoscrive di esternalizzare un rischio ad un soggetto terzo. Ad esempio, la copertura per il rischio epizoozie consente all’allevatore di esternalizzare i rischi connessi all’insorgenza di una o più malattie alla compagnia di assicurazione, la quale si impegna a risarcire l’allevatore secondo le condizioni previste nel testo di polizza, dietro l’impegno da parte dello stesso di versare un premio assicurativo che rappresenta il costo di cessione del rischio. Il Fondo di mutualità, e quindi l’ISTs, è invece uno strumento di condivisone del rischio tra i soci aderenti allo stesso fondo. In questo caso, il costo per la condivisione del rischio è rappresentato dalla quota di adesione annuale ed a farsi carico del rischio non è un terzo ma la comunità degli allevatori che autonomamente ha costituito il fondo. Altra differenza fondamentale tra i due strumenti è la tipologia di risarcimento. Infatti, mentre la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire il danno indipendentemente dall’entità e dell’andamento dei sinistri, il fondo di mutualità risarcisce fino alla concorrenza del fondo o della somma stanziata per i risarcimenti da parte del soggetto gestore. Se i sinistri superassero i fondi disponibili, il risarcimento verrebbe riproporzionato in base alle somme realmente a disposizione.

Il fondo dal suo canto consente di poter gestire rischi per i quali il mercato assicurativo al momento non offre garanzie come il calo di reddito, ovvero le crisi di mercato.

Con l’attivazione di questi nuovi strumenti, in abbinamento a quello assicurativo, gli allevatori possono potenzialmente coprire gran parte dei rischi ai quali sono assoggettate le produzioni zootecniche.

Altra caratteristica peculiare dell’ISTs riguarda la gestione. Questo strumento è infatti interamente gestito dagli allevatori aderenti, che ne decidono integralmente le regole, seppur nei binari dettati dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali emanate dal MIPAAF.

L’ISTs, come le assicurazioni, è agevolato con risorse della politica di sviluppo rurale (Reg. Ue 1305/2013 e Reg. Ue 2017/2393), che in Italia è disciplinata dalla misura 17 del programma nazionale di sviluppo rurale (Psrn).

In ambito zootecnico è possibile attivare l’ISTs per quattro settori (tabella 1), di cui due di nostro interesse: il settore del latte bovino e quello del latte ovicaprino. Con due decreti di recente pubblicazione (marzo 2021) sono stati autorizzati formalmente i primi due ISTs, entrambi per il settore latte bovino (tabella 2): uno vede come soggetto gestore il Co.Di Pra. Trento, e vi possono aderire i produttori della provincia di Trento, mentre il secondo è stato costituito dall’Associazione Gestifondo Impresa e vi possono aderire gli allevatori delle province di Brescia, Cremona e Mantova.

Tabella 1 Strumento per la stabilizzazione del reddito (ISTs), ambito zootecnico
Fondo per la Stabilizzaziomne del reddito settorialePrevisti dal PGRAAttivi
Latte bovinosi
Latte ovicaprinono
Avicolturano
Suinicolturano

Fonte: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021

Tabella 2 - Fondi ISTs attualmente autorizzati
Fondi ISTs Misura 17.3 PSRN Settore produttivoEnte GestoreChi può aderire
IST Settoriale - Latte bovinoCo. Di. Pra. - TrentoImprese zootecniche con bovini da latte ubicate nella Provincia Autonoma di Trento
Gestifondo ImpresaImprese zootecniche con bovini da latte ubicate nelle provincie di Brescia, Cremona e Mantova

Fonte: Mipaaf

I fondi ISTs per essere agevolati devo rispettare alcuni requisiti, previsti dal Reg. Ue 2393/2017, ovvero prevedere una soglia d’intervento pari al 20% (tabella 3). Il risarcimento, quindi, si può attivare nel momento in cui il calo di reddito aziendale riferito al solo settore latte è pari almeno al 20%. Questa condizione è necessaria ma non sufficiente: ancora prima è necessario infatti che sia stata accertata da parte dell’autorità competente (il Mipaaf) una crisi generalizzata del settore, ovvero che sia stato superato il trigger event, cioè un calo di reddito del 15%. In realtà il superamento del trigger event può essere dichiarato anche dal Soggetto Gestore, se lo stato di crisi risulta dimostrabile sulla base di statistiche pubbliche o di studi e analisi specifiche condotte in ambito locale o di dati amministrativi di ambito locale, area territoriale o settore produttivo.

Tabella 3 - Caratteritiche del Fondo ISTs
StrumentoAzione
Strumento per stabilizzazione del reddito settoriale, ISTs (Art. 39 bis Reg. Ue 2017/2393) Contributo a parziale copertura della quota annuale di partecipazione alla copertura mutualistica annualeFino al 70%
Contributo a parziale copertura della quota di adesione iniziale al fondo
Contribuzione per partecipazione alle spese di costituzione del fondo70% per i primi tre anni, in via decrescente
Soglia di danno20%

Fonte: Reg. Ue 2017/2393, PGRA 2021

Quindi, nel momento il cui le condizioni di mercato determinano il superamento del trigger event, l’allevatore aderente al fondo, qualora abbia anch’esso registrato un calo di reddito calcolato come differenza tra il reddito di base unitario dell’anno oggetto di copertura e il reddito medio su base unitaria ottenuto con il metodo della media olimpica (ovvero media degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque, non tenendo conto di quello migliore e di quello peggiore) superiore al 20%, può presentare denuncia di sinistro.

Il criterio di calcolo del danno, riferito alla perdita di reddito, è il seguente: ((Reddito medio impresa– Reddito d’esercizio impresa)/ Reddito medio impresa).

Verificato il sinistro, il fondo potrà risarcire fino al 70% della perdita accertata. Il calo di reddito dichiarato dall’allevatore dovrà essere comprovato e dimostrato con documenti ufficiali (fatture di vendita, corrispettivi ed altri documenti contabili e fiscali). Rimane nella disponibilità del soggetto gestore di chiedere alle imprese zootecniche, anche a mezzo di tecnici e/o periti incaricati, ogni documento atto a dimostrare il reddito medio ed il drastico calo dello stesso. In caso fossero attivati anche altri strumenti, gli eventuali indennizzi derivati da coperture assicurative o fondi di mutualità concorreranno al calcolo dei ricavi aziendali.

Definizione dei costi

Se l’impresa redige un bilancio, i costi, così come le entrate effettive, verranno desunti dai dati ufficiali dei bilanci. Per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio, il calcolo dei costi sarà effettuato utilizzando specifici indicatori (costi standard) costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti fiscali) riferite ad un gruppo di aziende campione opportunamente individuate dal soggetto gestore e rappresentative di una realtà territoriale omogenea. Tale metodo deve essere comunque approvato dal Mipaaf.

Definizione dei ricavi

La quantificazione dei ricavi è effettuata utilizzando i documenti assicurativi, fiscali e contabili disponibili e, nello specifico, le fatture aziendali di vendita del latte prodotto. Tali importi dovranno essere integrati con la somma degli eventuali premi/aiuti pubblici e indennizzi assicurativi connessi con l’esercizio della produzione di latte e di altre produzioni destinate all’alimentazione del bestiame da latte. Dovranno essere considerati nel conteggio dei ricavi il premio unico del primo pilastro (come previsto dal Reg. Ue 1308/2013), il premio accoppiato latte ed i premi a superficie del secondo pilastro (Reg. Ue 1308/2013, Psrn regionale), attestati e certificati da AGEA o altro organismo pagatore regionale.

Il criterio di attribuzione dei costi e dei ricavi dovrà essere quello di “competenza economica”, che prevede l’attribuzione dei pertinenti costi e ricavi di competenza dell’esercizio, seppure attestati da fatture emesse nell’anno successivo (e, viceversa, decurtati delle fatture emesse nell’esercizio in esame ma riferite a ricavi di competenza dell’esercizio precedente). I ricavi ed i costi, per ciascun esercizio, saranno imputati per il solo valore imponibile, quindi al netto dell’IVA.

Iter per il riconoscimento di un ISTs

La costituzione dell’ISTs è promossa dagli allevatori o loro aggregazioni, come organismi collettivi di difesa (condifesa) e loro forme associate, cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole, società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, organizzazioni produttori (Op), unioni/associazioni di Op o reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole, che si candidano ad esserne il Soggetto Gestore (SG). Per ottenere il riconoscimento, il candidato SG deve presentare un’apposita domanda al MIPAAF, Direzione Generale dello sviluppo rurale – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da una serie di documenti:

  • statuto del SG;
  • organigramma del SG relativamente alla gestione e al controllo del Fondo;
  • regolamento del fondo;
  • scheda informativa del fondo;
  • piano economico-finanziario triennale;
  • elenco soci aderenti;
  • modello di domanda di adesione al fondo;
  • modello di domanda di adesione alla copertura mutualistica;
  • deliberazione dell’organo competente del SG relativamente alla costituzione del Fondo.

Dopo una fase di controllo esperita da parte del MIPAAF rispetto alla documentazione prodotta, l’iter, al netto di eventuali richieste di integrazioni documentali, si conclude con il formale riconoscimento attraverso l’iscrizione nell’apposito elenco dei Soggetti gestori riconosciuti dal MIPAAF.

Tra i documenti necessari ad avviare la procedura di riconoscimento, i SG degli ISTs devono produrre un Piano Economico Finanziario Triennale (PEFT), ovvero uno studio dettagliato sulla fattibilità economica del fondo. Tra i contenuti indispensabili che questo documento deve riportare ci sono:

  • descrizione della tipologia del fondo;
  • descrizione della tipologia di produzioni e rischi assicurabili;
  • analisi dei rischi con metodologia statistico attuariale;
  • metodologia di calcolo della quota di adesione al fondo;
  • metodologia di calcolo della quota di adesione alla copertura mutualistica;
  • stima del sostegno finanziario richiesto;
  • volume della produzione commercializzata (VPC) da prevedere annualmente;
  • stima delle spese di costituzione e gestione del fondo;
  • prospetto finanziario pluriennale (prospetto previsionale delle entrate e delle uscite del fondo).

Il piano economico triennale deve essere, quindi, costruito sulla base di ipotesi coerenti con l’analisi del rischio, sia in termini di frequenza che di risarcimenti.

Spese ammesse a contributo

Il sostegno pubblico è garantito sia per gli allevatori aderenti con una contribuzione ex-ante (simile a quella adottata per le polizze agevolate), sia al soggetto gestore nella fase di start-up per le spese amministrative nella misura del 70% della spesa ammessa. Il sostegno finanziario è concesso per:

  1. Sia per le quote annuali di adesione alla copertura mutualistica versate dagli allevatori aderenti al Fondo che per la quota di adesione in fase di costituzione del fondo; queste costituiscono anche il capitale iniziale del Fondo.
  2. Le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio e in misura decrescente. Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi fino ad un massimo di euro 200.000 (de minimis).
  3. Interessi passivi maturati a fronte di mutui bancari eventualmente contratti dal fondo per liquidare gli indennizzi rispetto a danni accertati agli allevatori in caso di sinistro.

Tra le spese amministrative sostenute dal SG del fondo e direttamente collegate alla sua costituzione per l’attività di gestione del rischio, che possono essere riconosciute come spese ammissibili, vi sono:

  • canoni di affitto di locali idonei;
  • acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico – hardware e software;
  • spese per il personale;
  • spese di missione;
  • costi di formazione;
  • oneri legali e amministrativi;
  • spese generali (compresi oneri assicurativi, spese bancarie e fideiussioni, utenze varie, materiali di consumo)
  • in caso di acquisto di locali, i costi ammissibili sono limitati, in valore, ai canoni di affitto al prezzo di mercato.

Requisiti minimi per costituire un ISTs

Per poter costituire un fondo ISTs servono almeno 150 allevatori soci, oppure 50 allevatori soci e un volume d’affari complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Le caratteristiche dimensionali debbono essere mantenute nel tempo; qualora venissero meno per due anni consecutivi, ciò comporterebbe la revoca del riconoscimento.