È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Mipaaf il decreto sui criteri per la concessione dei contributi per i programmi genetici e la salvaguardia della biodiversità ad interesse zootecnico, compresa l’attività di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri genetici, e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico.

Il Mipaaf ha considerato necessario rivedere e aggiornare il decreto sui criteri di concessione, dato il tempo trascorso dall’ultimo decreto e dato il regolamento (UE) 702/2014 relativo agli aiuti di stato per le attività relative alla costituzione e tenuta dei libri genealogici, e alla determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

A tal proposito il decreto definisce i criteri per sostenere il miglioramento genetico del comparto zootecnico operato dagli Enti selezionatori, oltre che salvaguardare l’attività di tenuta dei libri genealogici, e la realizzazione e gestione dei centri genealogici nell’ambito delle produzioni animali nei diversi Paesi membri.

Gli enti richiedenti possono essere: enti selezionatori riconosciuti ed abilitati alla gestione dei Programmi genetici, associazioni di allevatori delle specie riportate in seguito ufficialmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 529, enti che detengono gli Albi apistici nazionali riconosciuti dal Mipaaf, enti che operano nelle attività volte a migliorare la conoscenza e la diffusione dei risultati della ricerca nell’allevamento di animali domestici svolte nell’ambito dell’European Federation for Animal Science o EAAP ed inoltre quelli deputati all’effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale congelato bovino e bufalino a qualsiasi titolo distribuito, di cui all’articolo 37 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche.

Programmi genetici a scopo di miglioramento o conservazione sono approvati per le seguenti specie:

  1. specie bovina;
  2. specie bufalina;
  3. specie suina;
  4. specie ovina;
  5. specie caprina;
  6. specie equina (fatto salvo per le razze equine cosmopolite destinate prevalentemente all’equitazione);
  7. specie asinina.

Programmi di salvaguardia della biodiversità animale ad interesse zootecnico sono stati ufficialmente approvati per le seguenti specie:

  • specie cunicola;
  • specie avicole: specie Pollo; specie Faraona; specie Anatra; specie Oca; specie Tacchino; specie Colombo;
  • specie Apis mellifera sottospecie ligustica e sicula.

I requisiti per ricevere i contributi oltre che riguardare l’appartenenza a enti riconosciuti e all’allevamento di una delle specie sopra citate, riguardano il programma, che deve esser stato approvato, le finalità, che devono essere compatibili con il mantenimento della biodiversità, l’ambito operativo riferito a livello nazionale e sede nel territorio italiano.

Sono stati individuati anche gli obiettivi del miglioramento genetico che comprendono: migliorare le performance delle diverse specie e razze di interesse nazionale; tutelare la biodiversità con la conservazione delle popolazioni animali di interesse nazionale e locale a rischio di estinzione o a limitata diffusione; prolungare la carriera riproduttiva dei capi allevati; migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente.

La domanda di finanziamento dei programmi di attività deve essere inviata, completa di documentazione, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il finanziamento.

È possibile consultare il decreto ufficiale del Mipaaf cliccando qui.

Fonte: Mipaaf – Ministero Politiche agricole, ambientali e forestali