Il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto 23 agosto 2021 relativo a “Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l’anno 2021” (21A06332) (G.U. Serie Generale , n. 258 del 28 ottobre 2021).

In tale regolamento è stato deciso quanto riportato.

Art. 1

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

  1. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
    proprietari dei bovini abbattuti perche’ infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e’ stabilita in euro 473,81.
  2. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e’ stabilita in euro 869,00.
  3. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche’ infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 465,79.
  4. La misura massima dell’indennità di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 853,63.
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
  6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
  7. Le misure delle indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2021.

Art. 2

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

  1. L’indennità di abbattimento prevista dall’art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perchè infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 89,19 (93,32 -4,42%) per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2021.
  2. L’indennità di abbattimento prevista dall‘art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perchè infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1°gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2021.
  3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2021.

Art. 3

Disposizioni finali

Le maggiorazioni dell’indennità di abbattimento previste dall’art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e’ inviato agli organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 2021

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Fonte: Ministero della Salute