E’ stata pubblicata da Agea l’istruzione operativa n. 108 del 29/11/2021 che integra la n. 20 del 5 marzo 2021, e la n. 21 del 11 marzo 2021 e n. 74 del 27 luglio 2021 e dettaglia le modalità di concessione dei contributi destinati a favore della filiera del latte bufalino.

In accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai fini dell’ammissibilità all’aiuto disposto dall’art. 4 comma 4 del DM 3 aprile 2020, n. 3432 così come modificato dal DM 27 novembre 2020, n. 9344656, sono ritenuti congrui i prezzi di acquisto del latte non inferiori a 1,35 euro/kg; pertanto, in sede di controlli in loco vengono ammesse all’aiuto le partite di latte di bufala conferite ai caseifici per un prezzo non inferiore a tale prezzo minimo.

Relativamente alla possibilità di includere tra le partite di latte oggetto di aiuto anche quelle conferite dai raccoglitori o da altri caseifici, occorre precisare quanto segue:
1. nel testo del DM 3 aprile 2020, n. 3432 e s.m.i. non si ravvisano elementi che possano comportare l’esclusione di quantità non conferite direttamente dai produttori. Peraltro, tale prassi potrebbe essere giustificata da logiche organizzative o di mercato, ed infatti è già contemplata dalla piattaforma informatica per la rilevazione e la tracciabilità della filiera bufalina;
2. Il latte conferito da raccoglitori od altri caseifici non è prezzato “franco stalla”. Ciò comporterebbe la necessità di individuare per tale prodotto una nuova soglia di prezzo minimo;
3. Il latte conferito da caseifici che hanno presentato a loro volta domanda di aiuto potrebbe essere oggetto di doppio contributo.

Per quanto sopra, le partite di latte conferite da raccoglitori e caseifici sono ammesse a contributo a condizione che per le stesse venga prodotta una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dagli anzidetti conferenti che attesti che tali partite derivano da latte di bufala fresco acquistato ad un prezzo franco stalla non inferiore al minimo previsto (€ 1,35 euro/kg) e non già oggetto di altra richiesta di aiuto.

Dette dichiarazioni devono essere redatte come da fac-simile (clicca qui) e trasmesse all’AGEA via PEC all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it entro 20 giorni dalla comunicazione dei dati rilevati in sede di controllo che AGEA stessa trasmetterà, anche per il tramite dei CAA mandatari, ai beneficiari per i quali in sede di controllo è stata rilevata la presenza di conferimenti da raccoglitori e caseifici.

Per accedere all’Istruzione Operativa n. 108 completa clicca qui.