E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 dicembre u.s. il Regolamento Delegato (UE) 2021/2168 che entrerà in vigore dal 11 dicembre 2021 apportando modifiche inerenti le norme sugli stabilimenti che detengono animali terrestri e gli incubatoi, nonché la tracciabilità di determinati animali terrestri.
Tale Regolamento va a modificare il regolamento delegato (UE) 2019/2035, riportante norme su stabilimenti che detengono animali terrestri e tracciabilità, e che a sua volta integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio incentrato sulla prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili a uomo ed animali.
Tra le principali novità introdotte dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2168 risultano interessanti:
- la possibilità per gli operatori di derogare all’obbligo di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti;
- la possibilità di sostituire uno dei marchi auricolari convenzionali di bovini ovini e caprini con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro.
Degna di nota anche la modifica apportata all’allegato I, parte 1, punto 1 che viene così sostituito:
«1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:
a) devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento degli ungulati;
b) lo stabilimento o ciascuno dei locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all’interno dello stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;
c) in deroga all’obbligo di separazione delle specie di ungulati previsto alla lettera b), gli animali delle specie ovina e caprina possono essere ospitati insieme, in qualsiasi momento, nello stabilimento o nello stesso locale di stabulazione degli animali epidemiologicamente separato all’interno dello stabilimento;
d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
e) i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;
f) nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di ungulati.».
Per scaricare il Regolamento completo cliccare qui.
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