Nel 2001 il Reg. (CE) n. 999 ha stabilito le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali, anche per quanto riguarda la scrapie classica. Per quanto riguarda gli ovicaprini, nell’allegato IX, capitolo E, del regolamento di cui sopra, sono stati riportati i requisiti previsti per l’importazione nell’Unione di ovini e caprini, che oggi vengono modificati dal Reg. (UE) 2022/175. 

Per ottemperare ai requisiti previsti nell’allegato IX, capitolo E, dello stesso Reg. (CE) 999/2001, per l’importazione nell’Unione di ovini e caprini , le importazioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario attestante, tra l’altro, che gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell’Unione provengono da un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica oppure che, nel caso degli ovini, gli animali sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, la quale conferisce resistenza alla scrapie classica. Successivamente, a seguito però del “accordo sul recesso” del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi. Se consideriamo che molte delle aziende che commercializzano regolarmente ovini tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord non sono attualmente riconosciute come aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica e che solo una percentuale modesta della popolazione ovina di razza Scottish Blackface è del genotipo della proteina prionica ARR/ARR (requisiti previsti nell’allegato IX del Reg. 999/2001) comprendiamo facilmente come, l’entrata in vigore dell’accordo di recesso abbia avuto forti ripercussioni sugli scambi tradizionali di ovini riproduttori dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord.

Al fine quindi di garantire che gli allevatori dell’Irlanda del Nord continuino ad avere accesso alle risorse genetiche ovine e caprine disponibili in Gran Bretagna fino a quando le aziende della Gran Bretagna non saranno in grado di soddisfare i requisiti per l’esportazione nell’Unione di ovini e caprini da riproduzione, si è ritenuto opportuno modificare l’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire l’importazione dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord di ovini e caprini da riproduzione provenienti da aziende non riconosciute come aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

Le novità sono state pubblicate oggi tramite Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione del 9 febbraio 2022 che riporta testualmente:

Nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001, nel capitolo E, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5) per quanto riguarda gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell’Unione e destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o da quelli con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3;
  2. oppure si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;
  3. oppure per quanto riguarda gli ovini e i caprini provenienti dalla Gran Bretagna importati in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2024, gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende: i) in cui negli ultimi tre anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; e ii) che hanno aderito, prima del 1o gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, e che, al momento dell’importazione in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) del medesimo.».

Tale modifica entrerà in vigore da domani, 11 febbraio 2022, in quanto data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Clicca qui per leggere il testo completo del Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione del 9 febbraio 2022.

Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea