Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 15-02-2022 il Decreto 4 febbraio 2022 contenente le disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848.

Nel decreto sono contenute disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche, dei pertinenti regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di:

  1. controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea;
  2. controlli ufficiali sugli operatori di cui all’art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037.

Gli operatori e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato  di  ispezione  (COI),  utilizzano  il  sistema  esperto comunitario per il controllo degli scambi (TRAde Control  and  Export System -TRACES) e trasmettono la  richiesta  di  validazione delle   utenze   TRACES   all’indirizzo   di    posta    elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it Le procedure operative per l’acquisizione delle credenziali  di accesso a TRACES sono reperibili presso il portale della  Commissione europea – Agricoltura e sviluppo rurale – Agricoltura biologica.

 Il Ministero  affida  i  compiti  relativi  al  controllo  sulle partite  biologiche  e  in  conversione  destinati   all’importazione nell’Unione europea ad una autorità di controllo che risponde ai requisiti previsti dall’art. 5, paragrafi 1 e 4 del regolamento (UE) 2017/625, e che ha il compito di effettuare i  controlli  documentali,  di identità e fisici così come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306. L’autorità di controllo decide in merito  a  ciascuna  partita così come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306, e definisce la valutazione della probabilità di non  conformità  alle disposizioni del regolamento  che  determina  la  frequenza  dei controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della  loro  immissione  in commercio.

Per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI) emesso prima del 1° gennaio 2022, gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema integrato del biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica. Eventuali modifiche alle comunicazioni devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni contengano elementi idonei a consentire che l’importazione avvenga in conformità a quanto indicato nei COI rilasciati fino al 31 dicembre 2021, accertandone la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.

Sino al 28 febbraio 2022 l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli opera in qualità di autorità di controllo per i controlli documentali e decisione sulla conformità della partita compresa la firma del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, con il supporto dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF per i previsti controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale