Approvato ieri, 15 marzo 2022, dal Senato in via definitiva il disegno di legge: “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti  da filiera corta”.

Agricoltori e allevatori potranno lavorare e vendere piccoli quantitativi di alimenti prodotti all’interno dell’azienda agricola o dell’attività famigliare.

Come spiegato nell’articolo 1, la legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

La definizione dei prodotti commercializzabili tramite questo canale è data all’articolo 2 dove si classificano:

  1. prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione.
  2. prodotti agricoli e alimentari nazio­nali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ov­vero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore fi­nale. Le cooperative e i loro consorzi  non sono considerati intermediari.

Per la vendita di tali produzioni i Comuni riserveranno almeno il 30% del totale dell’area destinata al mercato e le regioni e gli enti locali, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della GDO, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sarà istituito il logo “chilometro zero” e il logo “filiera corta” che dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza, ma non potrà essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni né su qualsiasi imballaggio destinato alla vendita. Lo stesso decreto definirà le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall’ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e  da filiera corta, nonché gli adem­pimenti relativi alla tracciabilità e alle mo­dalità con cui fornire una corretta informa­zione al consumatore.

Per leggere il testo completo della legge cliccare qui.

Fonte: Senato.it