Questa mattina la Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” (già approvato dal Senato C. 3609).
Il provvedimento è stato approvato tal quale a quello presentato in Senato, e contiene numerose misure di grande interesse per il settore agricolo, alcune delle quali già trattate in articoli precedenti, che abbiamo ritenuto utile riepilogare puntualmente.
Carburanti: disposizioni in materia di Iva e di accisa
Per far fronte agli effetti legati all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, dal 3 maggio 2022 fino all’8 luglio 2022 è stato previsto di:
a) ricalcolare le aliquote di accisa nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; (l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022)
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metrocubo;
b) fissare l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione nella misura del 5 per cento.
Approfondisci nel nostro articolo “Crisi Ucraina: il Governo sostiene le imprese con decreto energia e decreto aiuti”.
Incremento produttività dei generatori a biogas
All’articolo 5 si stabilisce che per contribuire all’indipendenza energetica e favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas per gli impianti già funzionanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali disposizioni si applicano anche ad impianti che accedano a regimi di incentivazione secondo le seguenti condizioni:
- a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell’impianto non è incentivata;
- b) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
- c) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
Maggiori dettagli nel nostro articolo “Biogas agricolo, Cassese: approvazione norma “sblocca motori” è importante risultato per autosufficienza energetica”.
Rateizzazione delle quote latte
Viene prevista la possibilità di rateizzare il debito relativo alle quote latte presentando richiesta all’Agea, per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’Agea comunica l’esito dell’esame della richiesta di rateizzazione al produttore e in caso di accoglimento, dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, mentre in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell’attività di riscossione coattiva.
Per maggiori informazioni consigliamo di leggere anche “Quote latte: emendamento al DL Ucraina bis riapre i termini per rateizzazione multe”.
Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori
Al fine di sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura, all’articolo 19-bis sono state inserite delle disposizioni che prevedono ad esempio l’esclusione del diritto di prelazione nel caso in cui, sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni , sia stata rilasciata garanzia dall’Ismea.
Potenziamento del Fondo Filiere
il Fondo per lo Sviluppo ed il Sostegno delle Filiere Agricole della Pesca e dell’Acquacoltura, istituito con la Legge n. 178 del 2020, è stato incrementato di 35 milioni di euro, come riportato all’articolo 20, al fine di sostenere tutte le filiere della produzione primaria messe a dura prova dall’innalzamento dei costi delle materie prime dovuto al conflitto tra Ucraina e Russia. Per ulteriori informazioni in merito suggeriamo di leggere anche “Iniziative a sostegno della filiera agroalimentare: l’informativa del Ministro Patuanelli alla Camera”.
Digestato come concime chimico
L’articolo 21 introduce un’importante novità, ovvero che il digestato ottenuto dai sottoprodotti vegetali e dagli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari, è equiparato ai fertilizzanti di origine chimica. Impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con Decreto Interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016, il digestato potrà quindi sostituire i fertilizzanti chimici ed essere inserito nei piani di utilizzazione agronomica previsti nell’articolo 5 del Decreto stesso. Per approfondire leggi anche il nostro articolo “Fertilizzanti: inserito il digestato essiccato tra i concimi organici”.
Attività di sperimentazione sul deflusso ecologico
Le Autorità di bacino distrettuale hanno avuto incarico di procedere al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle sperimentazioni, nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d’uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l’adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell’implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione. Il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico è stato rinviato nell’articolo 21-bis e dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.
Introduzione di nuove tipologie di alimenti nella definizione di “prodotti deperibili”
Nell’ambito delle disposizioni per il sostegno del settore dell’agroalimentare, vengono inseriti, con articolo 19-ter, nella definizione di “prodotti deperibili” i prodotti a base di carne che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
- aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
- oppure aw superiore a 0,91
- oppure pH uguale o superiore a 4,5
Il decreto prevede che tali prodotti non potranno essere pagati oltre i 30 giorni dalla data consegna, oppure dopo oltre 30 giorni dalla data di pagamento stabilita.
Sono inclusi anche prodotti preconfezionati con data di scadenza o tmc non superiore a 60 giorni e quelli sfusi anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni.
Proroga della presentazione dei certificati di conformità al momento del saldo
Con articolo 20-bis viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per le aziende agricole di ottenere contributi finanziari, aiuti e benefici a carico delle risorse pubbliche, presentando tutti i documenti inerenti la regolarità contributiva e fiscale e la certificazione antimafia al momento del saldo.
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