Emanate le istruzioni operative Agea n.60 del 10 giugno 2022 riportanti ulteriori informazioni ed indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande PAC 2022.
In considerazione del fatto che il Reg. (UE) n. 809/2014 ha stabilito, progressivamente a partire dal 2016, l’obbligo di adozione della domanda grafica di aiuto e pagamento, l’Autorità competente deve fornire al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all’art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul GIS, che consenta il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate. Nella campagna 2022 l’obbligo riguarda il 100% dei beneficiari degli aiuti PAC, sia per gli aiuti diretti che per le misure di sviluppo rurale presenti una richiesta di aiuti utilizzando strumenti geospaziali. Nelle Istruzioni Operative n. 60 del 10 giugno 2022 si disciplinano pertanto le procedure da attuare per adempiere all’obbligo suddetto qualora, per cause non imputabili all’agricoltore, non sia possibile presentare una domanda in modalità grafica entro i termini stabiliti.
All’atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, qualora si manifesti l’impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda grafica valida e completa a causa di problemi di natura informatica connessi alla delimitazione grafica della consistenza territoriale aziendale o comunque imputabili a carenze nell’aggiornamento delle basi dati grafiche di controllo, dovrà essere fornita l’indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata da una dichiarazione:
“il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà il proprio fascicolo non appena l’impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall’elenco reso disponibile]”.
Lista di cause:
a) incompletezza informazioni grafiche territoriali in presenza di superfici al di fuori del territorio dell’OP AGEA;
b) irregolarità nei dati del GIS;
c) imputazione non corretta dati di eleggibilità.
La causa di cui al punto b) potrà essere imputata esclusivamente in presenza di criticità individuabili nei log di sistema con specifici codici di errore.
Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all’articolo15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni. In ogni caso a fronte della presenza di una delle cause ostative sopra elencate, è necessario che venga aperto un trouble ticket con l’indicazione del CUAA e del relativo motivo di impedimento.
Qualora la scheda di validazione rilasciata sia incompleta o inesatta, come evidenziato dalla dichiarazione di cui sopra, o la richiesta di aiuti effettuata in domanda sia inesatta esclusivamente a seguito del manifestarsi di problemi imputabili comunque a carenze nell’aggiornamento delle informazioni grafiche di controllo, dovrà essere fornita l’indicazione del malfunzionamento occorso.
Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall’agricoltore con tale domanda hanno per effetto l’adeguamento della domanda valida alla situazione reale.
Le domande ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il 30 settembre 2022; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l’OP AGEA con la procedura sopra delineata.
Le dichiarazioni contenute nelle domande valide al 31 agosto 2022 saranno oggetto di istruttoria e saranno alla base delle erogazioni effettuate, eventualmente previa applicazione di riduzioni e sanzioni. Si sottolinea che le domande ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 possono essere presentate esclusivamente dagli agricoltori che si sono avvalsi delle procedure previste nelle Istruzioni in oggetto.
Nel caso in cui la consistenza territoriale aziendale, condotta al 15 maggio 2022 sia inserita nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda ai sensi dell’articolo 4 del reg. UE 640/2014 ma non sia nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda presentata entro i termini, le superfici condotte e inserite/aumentate successivamente alla data della scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda presentata entro i termini sono ritenute non ammissibili alla richiesta di aiuto per la campagna 2022.
Cliccare qui per scaricare le istruzioni complete.
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