Il 24 giugno scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. 

In particolare, tale regolamento stabilisce che i sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, devono soddisfare i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:

a) contengono almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o loro miscele;

b) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) hanno un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % della materia secca del sottoprodotto;

d) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16)

e) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS ( 10)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).

Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, o che contiene tali sottoprodotti, non deve contenere più di:

  1. a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
  2. b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).

I sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono utilizzati come additivi tecnici, devono soddisfare i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:

a) sono intesi a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE;

b) sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa; c) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);

d) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS ( 12)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).

Per leggere il Regolamento completo cliccare qui.

Fonte: Eur-lex