Novità nel mondo dei mangimi per animali: l’Unione Europea autorizza tre nuovi additivi, pubblicando in Gazzetta Ufficiale i relativi Regolamenti di Esecuzione.

Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione del 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali.   

L’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. , appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzato come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nel seguente allegato:

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

La vitamina B12 in forma di cianocobalamina , appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in  allegato:

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2–metilbutirrato di metile, 2–metilundecanale, acido (2E)–metilcrotonico, (E,Z)–deca–2,4–dienoato di etile, butan– 2–one, acetato di cicloesile, 3,4–dimetilciclopentan–1,2–dione, 5–etil–3–idrossi–4–metilfuran–2(5H)– one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4–metilacetofenone, 4–metossiacetofenone, 3–metilfenolo, 3,4–dimetilfenolo, 1–metossi–4–metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5–diidrotiofen-3 (2H)–one come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Con il presente regolamento, le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nello stesso. Per visualizzare i dettagli riportati nell’allegato cliccare qui.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea