Pubblicato il Decreto 8 luglio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: “Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura»” che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse messe a disposizione.

Il documento stabilisce in particolare:

a) risorse disponibili e filiere oggetto di intervento;

b) i criteri per  la  concessione  dell’aiuto  individuale  ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

c) la procedura per l’ammissione all’aiuto;

d) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 80 milioni  per  l’anno  2022 e sono  destinate alle filiere zootecniche individuate dal decreto e così ripartite:

a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe;

b) filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi: 4 milioni di euro;

c) filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera  di tipo privatistico o in Sistemi  di  qualità  nazionale (SQN)  o  in Sistemi di qualità di denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP): 5 milioni di euro;

d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro;

e) filiera cunicola: 3 milioni di euro;

f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro;

g) filiera tacchini: 5 milioni di euro;

h) filiera polli: 4 milioni di euro;

i) filiera avicola imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova: 2 milioni di euro.

Gli importi assegnati saranno i seguenti:

Bovini: nei limiti di spesa di 4 milioni di euro, alle imprese agricole di allevamento di  bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età  inferiore agli otto mesi, allevato da almeno quattro mesi e macellato in Italia nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Bovini di razze autoctone: nei limiti di spesa di 5 milioni di euro,  incrementabile  con  cofinanziamento   delle regioni, alle imprese agricole di  allevamento  di  bovini  di  razze autoctone che abbiano stipulato al momento della presentazione  della domanda o un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione o che siano inserite in Sistemi di qualità nazionale (SQN) o aderenti a disciplinari  di Denominazione di origine protetta (DOP)  e/o  di  Indicazione  geografica  protetta (IGP), per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in Italia  e  destinati  alla macellazione è concesso  un  aiuto  pari  al  totale  delle  risorse disponibili divise  per  il  numero  dei  capi  ammessi.  L’aiuto è riconosciuto esclusivamente ai detentori di allevamento di bovini  di razze autoctone sulla base dei capi di bovini da carne  (vitelloni  e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella Banca dati nazionale bovina  alla  data  di  presentazione  della  domanda. L’aiuto è concesso entro il limite massimo di 150 euro/capo.

Ovicaprini: nei limiti di spesa di 11 milioni di euro, alle  imprese  agricole  di  allevamento  di ovicaprini e’ concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022.

Procedura di richiesta dell’aiuto: il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore del  presente decreto. La domanda potrà essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalità precompilata.

Il contributo è   concesso   nel   rispetto   del   decreto interdipartimentale n.  229251  del  20  maggio  2022  e  successive modifiche ed integrazioni.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana