Pubblicate le istruzioni operative n.75 del 9 agosto 2022 relative all’intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, in applicazione al DM 8 luglio 2022.

Le presenti Istruzioni operative illustrano le modalità per la corresponsione del ristoro previsto dal DM 8 luglio 2022 “Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e dalla Circolare AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022.

Il DM 8 luglio 2022 ha infatti disposto la concessione di un aiuto eccezionale ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina, destinandolo in particolare agli agricoltori che perseguono l’obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale. Il plafond complessivo messo a disposizione ammonta a € 144.350.064,00.

L’aiuto eccezionale è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

  1. abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della domanda unica 2021. Tali sono gli agricoltori che hanno capi accertati, pur se l’effettiva e materiale erogazione del sostegno accoppiato sia ancora in corso;
  2. abbiano rispettato, nell’anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e non risultino applicate sanzioni di condizionalità per i predetti allevamenti;
  3. abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.

L’importo per singolo capo è riportato nelle tabelle all’interno delle istruzioni.

Le domande pervenute nell’ambito della domanda unica 2021 all’Organismo Pagatore AGEA 2021 che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, vengono lavorate secondo la procedura di seguito riportata:

  • verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
  • determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
  • ulteriori controlli istruttori.

Il pagamento del ristoro è eseguito da AGEA entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722.

Clicca qui per scaricare le istruzioni complete.

Fonte: Agea