Dopo lunga attesa è stato pubblicato sul sito del Mipaaf l’avviso per accedere agli incentivi previsti dalla misura PNRRParco Agrisolare” (leggi anche “Parco Agrisolare: pubblicato il Bando per accedere agli incentivi“) finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Allegato all’avviso c’è il Regolamento Operativo che stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti. Di seguito, riportiamo un riassunto dei punti principali.

Innanzitutto, si ribadisce che i soggetti beneficiari che possono accedere alle risorse messe a disposizione attraverso questo bando sono:

  1. gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. le imprese agroindustriali;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

L’iter previsto per ottenere il contributo può essere così schematizzato:

  1. Presentazione delle domande di accesso agli incentivi che può essere effettuata dal 27 settembre al 27 ottobre 2022 attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (vedi tutti i dettagli della documentazione da allegare nel paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo).
  2. Se l’istruttoria dà esito positivo il beneficiario riceverà un provvedimento di accoglimento (Atto di Concessione), secondo il processo dettagliato al paragrafo 6.3 del Regolamento Operativo.
  3. Il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento è tenuto a inviare la comunicazione di inizio lavori (Fase 1) e, contestualmente, l’eventuale richiesta di anticipazione. Tutti i documenti da produrre sono illustrati nel dettaglio all’interno del paragrafo 7 del Regolamento Operativo.
  4. I beneficiari sono tenuti a realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei Beneficiari; in ogni caso la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi deve avvenire entro il 30 giugno 2026. La procedura esatta per comunicare la fine dei lavori e richiedere il saldo è riportata nel paragrafo 8 del Regolamento Operativo.
  5. Intensità del contributo: le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all’appartenenza del Soggetto beneficiario, rispettivamente, alla Tabella 1A (clicca qui per visualizzarla), alla Tabella 2A (clicca qui per visualizzarla) o alla Tabella 3A (clicca qui per visualizzarla) del Decreto 25 marzo 2022. Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A), è prevista una maggiorazione del contributo di 20 punti percentuali nel caso in cui il conduttore sia un giovane agricoltore o un agricoltore insediatosi nei 5 anni precedenti alla data della domanda, oppure nel caso in cui l’azienda si trovi in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A) è prevista una maggiorazione del contributo di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 per le medie imprese e 15 per investimenti effettuati nelle “zone assistite”. 
  6. Interventi ammissibili: requisiti degli impianti fotovoltaici e dei fabbricati che ospitano l’impianto. L’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC). Sono ammessi esclusivamente progetti di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo). Tale previsione vale per le aziende della produzione primaria (Tabella 1A) e di trasformazione di prodotti agricoli in agricoli (Tabella 2A), mentre non si applica alle aziende rientranti nella Tabella 3A dell’Allegato A del Decreto. Il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile cliccando qui. Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici. È possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell’azienda. L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della proposta. È consentita anche l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente, non risulta necessario l’accatastamento. I consumi medi annui di energia elettrica dell’azienda dovranno essere attestati dalle bollette dell’energia elettrica, intestate all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni. Invece i consumi annui di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica, indipendentemente dall’apparecchiatura utilizzata, al fine di dimensionare correttamente l’impianto fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare all’energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile, attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riconducibili all’intero anno solare di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre) o al periodo di attività, in caso di avvio in data successiva all’1 gennaio 2021. In ogni caso, l’energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia termica non potrà superare il valore di energia elettrica relativo ai consumi dell’azienda nell’anno solare di riferimento precedentemente definito. Per eseguire il calcolo si rimanda al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo.
  7. Spese ammissibili: ricordiamo che il contributo è concesso per realizzare impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati. La spesa massima ammissibile per singola proposta, inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00). Qualora lo stesso beneficiario presenti più progetti, la spesa massima ammissibile complessiva comunque non può essere superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
    Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:- acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;- approntamento cantiere e direzione lavori;

    – fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;

    – spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete eventualmente necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari.

    Si rammenta che sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già impiegati in altri impianti.

    Restano invece escluse:

    1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
    2. acquisto di beni usati;
    3. acquisto di beni in leasing;
    4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
    5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
    6. lavori in economia;
    7. pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
    8. prestazioni gestionali;
    9. acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
    10. spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
    11. pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

    Ricordiamo inoltre che sono ammessi degli interventi complementari che consistono nella:

    1. rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
    2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
    3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

    Si rimanda al paragrafo 4.5 del Regolamento Operativo per tutti i dettagli relativi alla concessione dell’aiuto per questi interventi.

Nell’ultima parte del Regolamento Operativo sono infine riportati i seguenti quattro allegati:

  • Allegato 1: Definizioni;
  • Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di ammissione al contributo.
  • Allegato 3: Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH per effettuare la dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
  • Allegato 4: Schema di garanzia incondizionata a prima richiesta