Il limite dell’autoconsumo per il finanziamento dei pannelli solari nelle imprese agricole previsto dal PNRR e il rischio di frenare le energie rinnovabili.
“L’introduzione del limite dell’autoconsumo per il finanziamento dei pannelli solari nelle imprese agricole, previsto dal decreto attuativo della misura PNRR “Parco Agrisolare” (articolo 2, comma 3), rischia di frenare la diffusione delle energie rinnovabili in agricoltura e in Europa.” A dichiararlo è l’on. Ignazio Corrao (Verts/ALE) in un’interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata alla Commissione europea a settembre.
“Il vincolo, – scrive Corrao – assente nella prima bozza, è stato introdotto dal MIPAAF, dopo il confronto con la Commissione europea[1], con l’emanazione del decreto ministeriale del 15 luglio 2022, n. 315434[2].“
Secondo l’eurodeputato il vincolo espresso nel decreto ministeriale, secondo cui “la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale“, trasforma l’incentivo in disincentivo alla produzione di energia rinnovabile.
Inoltre, la valutazione attuale dell’autoconsumo, oltre a limitare la produzione di energia solare, per Corrao penalizza e frena le aziende agricole più efficienti energeticamente e con tetti disponibili per la produzione di energia solare.
Considerata l’esigenza di produzione di energia rinnovabile e di autosufficienza energetica europea, l’on. Ignazio Corrao ha quindi chiesto alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:
- può far sapere se le attuali norme sugli aiuti di Stato consentono il riconoscimento di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione, sui tetti delle proprie strutture produttive, di impianti fotovoltaici della potenza superiore all’autoconsumo?
- può inoltre indicare se il limite dell’autoconsumo frena la produzione di energia solare?
La risposta della Commissione europea
A rispondere per conto della Commissione europea è stata Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, di cui riportiamo di seguito la risposta.
“1. La produzione di energia destinata alla vendita commerciale può essere sostenuta conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia («disciplina CEEAG»)[3], che include norme speciali per piccoli progetti che possono essere attuati nel settore agricolo. Aiuti agli impianti su scala ridotta possono inoltre essere concessi ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[4] senza la necessità di un’approvazione ex ante da parte della Commissione. Inoltre, anche il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato modificato consente agli Stati membri di sostenere piccoli progetti nel settore delle energie rinnovabili con procedure di gara semplificate di rapida attuazione.
Gli Stati membri possono anche concedere aiuti a favore del settore agricolo ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali[5]. Tali norme tengono conto del fatto che, oltre all’energia eolica e solare, l’energia rinnovabile può essere prodotta da fonti di biomassa, quali cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, come pure rifiuti e residui agricoli, naturalmente disponibili nell’azienda agricola.
Poiché la produzione di energia destinata alla vendita commerciale si qualifica come attività economica nel settore dell’energia e non come attività agricola, gli aiuti devono essere limitati agli investimenti che coprono il consumo energetico proprio dell’azienda agricola.
2. Come spiegato nella risposta alla prima domanda, le norme vigenti in materia di aiuti di Stato consentono la concessione di aiuti agli investimenti in entrambe le situazioni, vale a dire per l’autoconsumo e per la vendita commerciale.“
[1] Decisione C (2022) 4660 final del 7 luglio 2022, con cui la Commissione europea ha autorizzato il regime d’aiuto in esame, specificando che la sua base giuridica è costituita dal Decreto e dalle sue successive modificazioni/integrazioni.
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04739&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.080.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022 %3A080 %3ATOC
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20210801
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.204.01.0001.01.ITA
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