Domanda unica 2022 – pagamento anticipo PAC per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e modificazioni al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022.
Il Reg. (UE) n. 2022/1352 ha stabilito che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2022, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2022. L’erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità stabilite all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
I pagamenti di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall’anticipo sono:
• il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Titolo III, capo I;
• il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Titolo V;
• qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Titolo III, capo II.
Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Titolo IV, capo 1 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Titolo IV e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Titolo III, capo 5 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Titolo III, Capo III, atteso che l’esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond di spesa.
Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.
Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che ai fini dell’individuazione della base di calcolo di cui all’art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione. Si rammenta che ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore di 0,5259 fissato dal punto 3 della circolare AGEA prot. 42855 del 27 maggio 2022.
Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, per l’anno 2022 non occorre procedere all’adattamento proporzionale dell’importo fissato nella campagna 2015, atteso che il massimale nazionale fissato nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna) per l’anno 2022 è uguale a quello fissato per l’anno 2021, come da prospetto sottostante:
E’ possibile erogare l’anticipo solo se le verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono state ultimate, e si ricorda che tra queste c’è anche il requisito di “agricoltore in attività” senza il quale la domanda unica e del pagamento non risulta ammissibile. In fase di erogazione dell’anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito all’art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465. In ogni caso l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di 500.000 euro. Ai fini della determinazione dei suddetti importi si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.
Modalità di calcolo dell’anticipo: il pagamento dell’anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione. Per l’esercizio finanziario 2023 (domanda unica 2022) non si applica alcuna riduzione per la disciplina finanziaria, utilizzata nelle precedenti campagne per la costituzione della riserva di crisi a livello comunitario.
La circolare si conclude con un paragrafo importante inerente la “riduzione lineare del pagamento giovane agricoltore 2021“, in cui si comunica che, al fine di garantire il rispetto del plafond disponibile di € 71.482.435,00 Agea ha fissato una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio in questione nella misura del 3,80%, in ragione del fabbisogno di spesa di € 74.305.310,95 comunicato dagli Organismi pagatori. Successivamente, taluni Organismi pagatori hanno comunicato un fabbisogno di spesa aggiuntivo ammontante ad € 22.238.926,42 determinatosi in ragione dell’inclusione di giovani precedentemente non considerati, generando una variazione della spesa complessiva per il regime in questione che è rideterminata in € 96.544.237,37 (€ 74.305.310,95 di cui alla circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022 + € 22.238.926,42). Conseguentemente, si rende necessario rideterminare la percentuale di riduzione da applicare in termini di taglio alla premialità su tutte le erogazioni intervenute e che interverranno per il premio giovane 2021. In particolare, in applicazione dell’art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond di € 71.482.435,00, visto il fabbisogno totale di spesa di € 96.544.237,37 la riduzione dei pagamenti già eseguiti o che devono essere eseguiti per il premio giovane agricoltore per la campagna 2021 è rideterminata nella misura del 25,96%. Si rappresenta, al riguardo, come già indicato al paragrafo 5 della citata circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022, che lo Stato membro ha l’obbligo di rispettare tutti i plafond di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale, pertanto, anche successivamente alla conclusione dell’anno di campagna, l’Amministrazione ha il potere – dovere di modificare le proprie determinazioni in relazione alle attività eseguite. Gli Organismi pagatori provvedono quindi al recupero del maggior premio erogato, sulla base della nuova percentuale di riduzione.
Per scaricare la circolare completa cliccare qui.
Fonte: Agea
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.