Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione del 7 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551.

Questi tre regolamenti riguardano rispettivamente l’utilizzo nei mangimi di: tintura di artemisia, olio essenziale e tintura di zenzero e dell’estratto di curcuma. In particolare:

  • L’uso di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione  per un periodo di 10 anni.
  • L’uso dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione  per un periodo di 10 anni.
  • L’uso dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione per un periodo di 10 anni.

Negli allegati dei suddetti regolamenti di esecuzione (UE)  la disposizione relativa all’etichetta con il tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele, inserita nella colonna “Altre disposizioni”, è errata. Tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente agli additivi. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551 e per fare ciò sono stati interamente sostituiti i relativi allegati dei singoli regolamenti.

Si è ritenuto opportuno concedere agli operatori del settore dei mangimi un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti in modo da poter adeguare l’etichettatura degli additivi e dei mangimi che li contengono ai termini corretti dell’autorizzazione.  Le sostanze specificate negli allegati I, II e III e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2022, potranno continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

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Fonte: Eur-Lex Europa