Di seguito riportiamo, in versione integrale, le nuove Istruzioni Operative n. 74 del 27 luglio 2021 di Agea relative la filiera del latte di bufala.


Oggetto: Concessione dei contributi destinati a favore della filiera del latte bufalino a valere sul Fondo di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere – Integrazione alle IO n. 5 del 29 gennaio 2021, alle IO n. 20 del 5 marzo 2021, alle IO n. 21 dell’ 11 marzo 2021 – DETERMINAZIONE DELL’AIUTO.

Si riporta nel seguito la situazione delle n. 60 domande pervenute per l’aiuto alle imprese agricole per la filiera del latte bufalino di cui al DM 3 aprile 2020 n. 3432, al DM 23 luglio 2020 n. 9021200 e DM 27 novembre 2020 n. 9344656.

Come si evince dalla tabella, applicando ai quantitativi di latte congelato e fresco richiesti l’importo unitario per litro di 20 centesimi, previsto dall’art. 3, c. 3, lett. h) del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 e dall’art. 1 c. 4 del DM 27 novembre 2020 n. 9344656, si superano i massimali previsti dall’art. 3 c. 3 lett. d) del DM 3 aprile 2020 n. 3432 e dall’art art. 3 c. 3 lett. h) del DM 23 luglio 2020 n. 9021200. AGEA, pertanto, in qualità di soggetto gestore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 c. 7 del DM 3 aprile 2020 n. 3432, modificato dal DM 27 novembre 2020 n. 9344656, fermo restando il limite massimo di 20 centesimi a litro di latte di bufala di cui ai commi da 1 a 4, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e i litri di latte di bufala per i quali è stata presentata domanda di aiuto”, determina l’importo unitario pari a:

  • 0,1943 centesimi per ogni litro di latte di bufala fresco;
  • 0,1943 centesimi per ogni litro di latte di bufala congelato.

Superate le verifiche di ammissibilità riportate al paragrafo 9.1 delle IO n. 20 del 5 marzo 2021, l’importo determinato, a fronte del quantitativo dei litri di latte di bufala riscontrato nel SIAN nella piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” costituita in attuazione dell’art.2 comma 1 del DM 9 settembre 2014, verrà suddiviso per il 50% come aiuto de minimis di cui all’art. 3 c. 3 lett. d) del DM 3 aprile 2020 n. 3432 e smi e per il 50% come aiuto nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui all’art. 3 c. 3 lett. h) del DM 23 luglio 2020 n. 9021200, a cui verranno applicati i
controlli riportati nel paragrafo 9.2 delle suddette IO.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

 

Fonte: Agea –  Agenzia per le erogazioni in agricoltura