Istruzioni operative 49 del 12 maggio 2022: “Domanda unica 2022 – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2022 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2022, e alle Istruzioni Operative n. 12 dell’8 febbraio 2022”

Queste istruzioni integrano le Istruzioni Operative n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2022, e le Istruzioni Operative n. 12 dell’8 febbraio 2022 in particolare disciplinando la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2022 e la deroga di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014.

In attuazione dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è concessa un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L’anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato. L’Organismo pagatore AGEA concede, contestualmente all’erogazione dell‘anticipazione, da eseguirsi entro il 31 luglio 2022, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella citata Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Il tasso di interesse calcolato secondo quanto previsto dalla suddetta Comunicazione, aggiornato alla data della presente, è pari a 0,51%. Il valore della sovvenzione non eccede il massimale previsto dall’art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013.

L’aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica. La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica 2022.

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Istruzioni operative 52 del 13 maggio 2022: “Domanda unica 2022 – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2022 – Proroga dei termini di presentazione delle domande”.

Queste Istruzioni Operative, pertanto, rettificano le Istruzioni Operative n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2022, le Istruzioni Operative n. 12 dell’8 febbraio 2022 e integrano le Istruzioni Operative n. 49 del 12 maggio 2022. In applicazione di quanto previsto dal DM 13 maggio 2022 n. 217663 che modifica i termini per la presentazione della domanda unica 2022 da parte degli agricoltori all’Organismo pagatore, recepito dalla Circolare AGEA del maggio 2022, i termini per la presentazione della domanda unica 2022 sono i seguenti:

a) domanda iniziale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: 15 giugno 2022;

b) domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022;

c) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore AGEA;

d) comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2023. Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

e) comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il 9 giugno 2023.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2022 e, quindi, fino al 11 luglio 2022.

In tal caso, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l’attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l’importo corrispondente al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo. La domanda iniziale pervenuta oltre l’11 luglio 2022 è irricevibile. Le domande conferma, subentro, recesso relative al regime per i piccoli agricoltori pervenute oltre l’11 luglio 2022 sono irricevibili. Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata.

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Istruzioni operative 53 del 13 maggio 2022: “Sviluppo Rurale – Integrazione Istruzioni Operative n.11 del 08/02/2022 e n.15 del 10/02/2022– Reg. UE 1305/2013 – Misure connesse alle superfici e agli animali – Modifica dei termini di presentazione delle domande e adeguamento calcolo esito zootecnia – Campagna 2022.”.

In riferimento a quanto disposto all’articolo 13 del Reg. UE 809/2014 (così come modificato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2021/540) e a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 217663 del 13 maggio 2022 e dalla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 38970 del 13 maggio 2022, i termini previsti dal paragrafo 7 – Termine di Presentazione delle domande e delle Comunicazioni – delle Istruzioni Operative n. 11 del 8/02/2022 e n.15 del 10/02/2022, per la campagna 2022, sono così modificati:

a) Domande iniziali ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: 15 giugno 2022.

b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 giugno 2022.

c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

d) Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 30 settembre 2022.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Per quel che riguarda la presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno.

In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono irricevibili (il termine scade il 10 luglio 2022 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 oltre il termine del 30 Giugno 2022 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 Luglio 2022.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 Luglio 2022 sono irricevibili. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Documento pubblico 4 Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

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Circolare AGEA.38970.2022 del 13 maggio 2022: “Proroga termini di presentazione delle domande 2022 – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022”.

Il DM 13 maggio 2022 n. 217663 ha modificato i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, previsti dal DM 28 marzo 2022 n. 141342. Pertanto, in applicazione del citato DM 13 maggio 2022 n. 217663, i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022, per la sola campagna 2022, sono così modificati:

  1. Termini di scadenza per la presentazione della domanda unica e della domanda di trasferimento titoli

1.1 Presentazione della domanda unica

a) domanda iniziale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: 15 giugno 2022;

b) domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022;

c) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente;

d) comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2023.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

e) comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il 9 giugno 2023.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

1.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 15 giugno 2022 e, quindi, fino all’11 luglio 2022 (il termine scade il 10 luglio 2022 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l’attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l’importo corrispondente al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo. La domanda iniziale pervenuta oltre l’11 luglio 2022 è irricevibile. Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata oltre l’11 luglio 2022 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

Per approfondire tutti i dettagli riportati nella circolare cliccare qui.

Fonte: Agea