Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 25 marzo 2022: “Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44”.
Come anticipato nel nostro articolo intitolato “Mipaaf: fissato al 16 maggio termine presentazione domande PAC. Via libera ad anticipazioni pagamenti PAC 2022“, anche quest’anno è stato concesso alle aziende agricole di ottenere una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC. Il Ministro Patuanelli ha infatti firmato il 25 marzo u.s. il decreto grazie al quale gli organismi pagatori possono concedere un anticipo delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC in regime de minimis. Il provvedimento consente di concedere liquidità alle imprese in difficoltà sia per le problematiche finanziarie determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19, che per l’aumento dei costi di produzione legato al costo dell’energia e dei fertilizzanti.
Il testo completo del decreto è stato pubblicato nella giornata di ieri, 9 maggio 2022, e presenta tutte le specifiche sulle anticipazioni che possono essere concesse alle aziende agricole. In particolare si stabilisce che anticipazioni e sovvenzioni sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2022 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
L’importo dell’anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell’importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica con attività di pascolamento, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell’anticipazione non è possibile effettuare gli specifici controlli. L’anticipazione è concessa qualora l’importo risulti superiore a 900,00 euro. La concessione dell’anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.
La compensazione dell’anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2022, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2022.
Le domande di anticipazione e sovvenzione devono essere presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalità stabilite dall’organismo pagatore competente.
Clicca qui per scaricare il testo completo del decreto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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