Pubblicata dal Mipaaf la circolare nr. 0518932 del 13.10.2022 con i chiarimenti relativi all’applicazione del DM 20 maggio 2022 in materia di agricoltura biologica.
Come ormai a tutti noto, dal 1 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo decreto 20 maggio 2022 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011” (leggi anche il nostro articolo “Biologico, in vigore dal 1 luglio il DM 20 maggio 2022“). Sulla sua applicazione erano state inviate al Ministero diverse richieste di chiarimento relative ad aspetti come le rotazioni colturali e l’etichettatura.
Il giorno 13 ottobre u.s. con nota n.0518932 sono state fornite specifiche al riguardo che riportiamo di seguito:
- Articolo 4 – Rotazioni colturali: con riferimento a quanto stabilito nell’articolo 4, comma 1 del decreto in parola, si rappresenta che, nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’art. 6 del Reg. (UE) 2018/848, non può essere considerata conforme alla normativa unionale e nazionale una rotazione che non include le leguminose alle condizioni previste nell’Allegato II, Parte I, punto 1.9.2 a) e b). Pertanto, il maggese, così come specificato nei commi 2 e 3, punto a) del decreto in oggetto, può essere considerato coltura principale ai fini della valutazione di conformità di una rotazione che preveda il ritorno sulla stessa superficie di una stessa coltura, ma non sostitutiva della coltura di leguminosa richiesta, obbligatoriamente, dal regolamento UE 2018/848. Infine, la deroga di cui all’art. 4, comma 3, punto a) è volta a consentire la coltivazione dello stesso cereale autunno-vernino in un terreno già adibito a tale coltura, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 2 in relazione alle specie che devono succedere alla coltivazione del cereale autunno-vernino.
- Articolo 11 e 14 – Etichettatura: tra le finalità della norma in oggetto descritte nell’introduzione della stessa, vi è la semplificazione della modalità di etichettatura dei prodotti biologici prevista, uniformandola ed allineandola a quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848.
Pertanto, il DM 20 maggio 2022, n. 229771 ha eliminato
– l’obbligo di riportare in etichetta il codice identificativo dell’operatore attribuito dall’Organismo di controllo preceduto dalla dicitura “operatore controllato n …”
– l’esempio di stringa contenente la dicitura ‘Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf’.
Atteso quanto sopra, in relazione alla richiesta di poter riportare nell’etichetta di alimenti biologici le informazioni su richiamate, anche nelle etichette stampate dopo l’entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene che tale scelta attenga alla facoltà, e quindi alla responsabilità, dell’operatore del settore alimentare di fornire al consumatore informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, e debba pertanto avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1169/2011.
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