Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 15-02-2022 il Decreto 4 febbraio 2022 contenente le disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848.
Nel decreto sono contenute disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche, dei pertinenti regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di:
- controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea;
- controlli ufficiali sugli operatori di cui all’art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037.
Gli operatori e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi (TRAde Control and Export System -TRACES) e trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all’indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it Le procedure operative per l’acquisizione delle credenziali di accesso a TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea – Agricoltura e sviluppo rurale – Agricoltura biologica.
Il Ministero affida i compiti relativi al controllo sulle partite biologiche e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea ad una autorità di controllo che risponde ai requisiti previsti dall’art. 5, paragrafi 1 e 4 del regolamento (UE) 2017/625, e che ha il compito di effettuare i controlli documentali, di identità e fisici così come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306. L’autorità di controllo decide in merito a ciascuna partita così come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306, e definisce la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento che determina la frequenza dei controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in commercio.
Per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI) emesso prima del 1° gennaio 2022, gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema integrato del biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica. Eventuali modifiche alle comunicazioni devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni contengano elementi idonei a consentire che l’importazione avvenga in conformità a quanto indicato nei COI rilasciati fino al 31 dicembre 2021, accertandone la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.
Sino al 28 febbraio 2022 l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli opera in qualità di autorità di controllo per i controlli documentali e decisione sulla conformità della partita compresa la firma del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, con il supporto dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF per i previsti controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica.
Per consultare il testo completo del Decreto cliccare qui.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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