Il 28 luglio scorso, B.F. S.p.a. ha annunciato l’ingresso del Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop. in CAI. Dunque ad oggi fanno parte di Consorzi Agrari d’Italia: B.F. S.p.a, Consorzio Agrario dell’Emilia, Consorzio Agrario del Tirreno, Consorzio Agrario del Centro Sud, Consorzio Agrario dell’Adriatico e Consorzio Agrario del Nordest.
Una piattaforma, quella dei Consorzi Agrari d’Italia, che supera il miliardo di euro di ricavi annui, contando su più di 20.000 aziende agricole socie e abbracciando le esigenze agronomiche e commerciali di oltre 200.000 imprenditori agricoli.
Il neo “assunto” Consorzio Agrario del Nordest è prevalentemente attivo in Lombardia e Veneto e opera da tempo nel settore agroalimentare e dei servizi agli agricoltori, svolgendo, in particolare, attività di consulenza per lo sviluppo del ciclo colturale e dei contratti di coltivazione, fornitura di mezzi tecnici e meccanici, distribuzione, gestione del ciclo zootecnico, mangimistica e trasformazione alimentare.
In particolare il patto parasociale ha previsto, in breve, le seguenti azioni:
- Il Consorzio Agrario Nordest entra in CAI tramite il conferimento di ramo d’azienda a liberazione di un aumento di capitale ad esso riservato di 56.5 milioni di euro; BF Spa ha sottoscritto un aumento di capitale di CAI in denaro di 25 milioni di euro.
- L’adozione delle c.d. “Materie Consiliari Rilevanti”, tra cui rientrano l’approvazione, la rettifica, l’aggiornamento e/o la modifica del business plan potrà avvenire solamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione e la maggioranza di quelli nominati da BF.
- Il Patto Parasociale CAI prevede inoltre che, nel caso in cui si verifichi uno stallo decisionale, le Parti si obbligano a far in modo che il Presidente e l’Amministratore Delegato ovvero gli Amministratori Delegati, si incontrino senza indugio al fine di cercare in buona fede, e nel miglior interesse della Società, una soluzione allo Stallo.
Positive le parole dell’Amministratore Delegato di BF, Federico Vecchioni “le dimensioni raggiunte da CAI con l’ingresso di Consorzio Nordest conferiscono al Gruppo BF capacità competitiva e apportano una ancor più significativa presenza territoriale”.
Oggi, secondo la delibera dell’Autorità del Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) (del 22 agosto 2022), “sotto il profilo orizzontale, le sovrapposizioni più significative tra le attività di BF e quelle dei Consorzi si riscontrano nei mercati della produzione e vendita delle sementi, ove operano BF, CAI e CNE. Sulla base dei dati forniti dalle Parti, tali operatori detengono, nei mercati interessati relativi alle diverse tipologie di sementi, le quote indicate nella tabella n. 1
Come si può notare – fa presente l’AGCM – le sovrapposizioni derivanti dall’operazione non sono particolarmente significative. Nei due mercati relativi al frumento duro e al frumento tenero il nuovo operatore, con le sole vendite a marchio proprio, acquisirebbe comunque una quota inferiore al 25% e sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. In particolare, nei due mercati relativi alle sementi di frumento (duro e tenero), sono presenti altri importanti operatori, alcuni dei quali facenti capo a grandi gruppi internazionali, tra i quali: Syngenta, Limagrain Italia, APSOV/Conase e R.A.G.T. Semences”.
Aggiunge – “Su tali mercati, peraltro, sono comunque presenti anche imprese multinazionali che detengono posizioni molto forti a livello mondiale e che operano in Italia mediante proprie filiali e/o agenti di vendita. Tra queste, ad esempio, le filiali italiane del gruppo Syngenta – tra i principali operatori, a livello mondiale, nello sviluppo e produzione di sementi – e del gruppo Limagrain – quarto operatore a livello mondiale e il leader a livello europeo. Inoltre, tutti i prodotti e i mezzi tecnici per l’agricoltura, ivi comprese le sementi, possono essere acquistati anche tramite i grossisti, il canale on line, o direttamente dalle imprese produttrici”.
La nota finale del Garante, conferma dunque che alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’operazione non risulti idonea a creare o a rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.
“In conclusione, – si legge – non si ritiene che l’operazione sia idonea a determinare significativi effetti verticali di restrizione della concorrenza sui mercati interessati e non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza“.
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