Il 31 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento delegato (UE) 2021/1418 della Commissione.
Tale regolamento modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle sanzioni nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali.
L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, stabilisce che l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto dovrebbe essere pagato in base al numero di animali accertati, a condizione che non siano stati trovati più di tre animali non accertati e che gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali. Tuttavia l’identificazione individuale degli animali non riguarda specie animali diverse dai bovini, ovini e caprini.
L’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce inoltre che la sanzione amministrativa si applica solo se più di tre animali risultano non accertati, senza fare riferimento al caso non più di tre bovini, ovini e caprini non accertati, che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
Di conseguenza, la seconda condizione di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 esclude dalla deroga, per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative, tutte le specie animali diverse da bovini, ovini e caprini che devono essere contemplate dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
È pertanto opportuno riformulare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 in modo che l’obbligo dell’identificazione individuale si applichi solo ai bovini, agli ovini e ai caprini.
L’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 non prevede alcuna sanzione per i casi in cui non sia possibile identificare individualmente fino a tre bovini, ovini e caprini non accertati, il che significa che tali animali hanno perso la loro identità e rintracciabilità qualunque sia la fonte del sistema di identificazione e registrazione degli animali. Ne risulta una situazione in cui le inadempienze meno gravi, basate unicamente sul numero di animali non accertati, comporterebbero sanzioni, mentre le inadempienze più gravi, in quanto riguardano animali (bovini, ovini e caprini) che non possono essere identificati, non avrebbero conseguenze.
È pertanto opportuno prevedere sanzioni amministrative per le inadempienze più gravi in cui i bovini, gli ovini e i caprini non accertati non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, indipendentemente dal loro numero.
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Per analogia con il regolamento delegato (UE) 2021/841, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di aiuti, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
La Commissione europea ha adottato il presente regolamento.
Articolo 1
L’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:
- al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.»
- al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso di più di tre animali non accertati o di bovini, ovini e caprini non accertati che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuti, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per leggere il documento completo cliccare qui.
Fonte: EurLex
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