Pubblicato ieri in Gazzetta Europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/671 della Commissione del 4 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell’Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione.
Vengono definite nel presente regolamento le azioni che le autorità competenti devono intraprendere in seguito a controlli ufficiali svolti in determinati stabilimenti che detengono animali, o in stabilimenti che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale.
Nell’esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri, il veterinario ufficiale:
a) verifica, esaminando la documentazione relativa ai movimenti, che gli animali che entrano in un determinato stabilimento confinato provengano solo da un altro stabilimento confinato o siano sottoposti a quarantena conformemente all’allegato I, parte 9, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
b) verifica che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem effettuati dal veterinario dello stabilimento confinato escludano qualsiasi sospetto di malattie elencate o emergenti;
c) qualora si sospetti la presenza di malattie elencate o emergenti, verifica che l’operatore responsabile dello stabilimento confinato notifichi tale sospetto all’autorità competente e attenui i potenziali rischi di diffusione di tali malattie all’interno e all’esterno dello stabilimento confinato;
d) sottopone ad audit l’attività del veterinario dello stabilimento confinato nonché l’attuazione e i risultati del piano di sorveglianza delle malattie richiamate all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e in particolare verifica che il piano di sorveglianza delle malattie sia stato riesaminato e aggiornato almeno una volta all’anno conformemente a tali prescrizioni.
Di interesse quanto stabilito all’articolo 5 dove si parla di norme specifiche sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini e sulle azioni di follow-up in caso di non conformità a tali prescrizioni.
Nel selezionare gli stabilimenti da ispezionare, l’autorità competente tiene conto, nella sua analisi del rischio, dei seguenti criteri, oltre a quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:
a) il numero di animali presenti in uno stabilimento;
b) le specie animali presenti e identificate in uno stabilimento;
c) cambiamenti significativi occorsi negli ultimi cinque anni rispetto al numero o alle specie di animali presenti nello stabilimento;
d) qualsiasi altro criterio pertinente definito dal proprio Stato membro.
Quando è effettuata un’ispezione l’autorità competente ispeziona tutti i bovini, gli ovini e i caprini presenti in tale stabilimento, ma qualora il numero di animali da ispezionare nello stabilimento sia superiore a 20, l’autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali se il numero di animali ispezionati è sufficiente a rilevare il 5 % dei casi di non conformità con un livello di confidenza del 95 %.
Se dall’ispezione su un campione emergono delle non conformità, l’autorità competente verifica tutti gli altri bovini, ovini e caprini presenti nello stabilimento.
Per scaricare il testo completo del Regolamento cliccare qui.
Fonte: Eur-Lex
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