Il DL Aiuti ha previsto l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Con successivo decreto legge del 23 settembre 2022, n. 144 (DL Aiuti ter) all’articolo 20 è stato previsto che l’indennità una tantum di cui sopra fosse incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati avessero percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Tale indennità è prevista per diverse categorie di beneficiari tra cui:
- i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione, esclusi quelli che esercitano l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
L’importo dell’indennità una tantum è pari, dunque, a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro, e risulta incrementata di ulteriori 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Per ricevere l’indennità una tantum, si dovrà presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
Tutti i dettagli sono riportati sulla circolare INPS scaricabile qui.
Fonte: INPS
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