Oggetto: Richiesta di indicazioni di supporto agli Stati membri per il recupero, l’allevamento e la commercializzazione di razze zootecniche autoctone da parte dell’UE
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001389/2022 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Marco Dreosto (ID), Rosanna Conte (ID), Gianna Gancia (ID), Elena Lizzi (ID), Marco Campomenosi (ID), Massimo Casanova (ID), Alessandra Basso (ID), Alessandro Panza (ID), Susanna Ceccardi (ID), Matteo Adinolfi (ID)
Il patrimonio zootecnico dell’UE è oggi ridotto a pochissime razze da reddito, selezionate per il rapido accrescimento o per la migliore produzione di latte o di uova. Molte razze marginali, piú rustiche ed adattabili, in grado di fornire prodotti di alta qualitá ma in misura minore ed in tempi piú lunghi vengono o sono state giá abbandonate, a causa degli elevati costi di mantenimento, stabulazione o per le difficoltá legate alla filiera commerciale. Paesi come l’Italia stanno perdendo una biodiversitá zootecnica unica al mondo, che ricomprende razze di mammiferi ed uccelli che si sono adattate nella selezione alle piú diverse condizioni ambientali, climatiche ed alimentari, espressione peraltro della memoria sociale, storica e culturale di moltissime comunitá rurali.
Ciò premesso, può la Commissione far sapere:
- se condivida, anche in riferimento a quanto previsto dalla strategia “Dal produttore al consumatore”, la necessità di fornire celeri, specifici indirizzi agli Stati membri, allo scopo di incentivare l’allevamento di razze autoctone locali;
- se e in che modo intenda aiutare le piccole aziende agricole o i giovani allevatori ad intraprendere un processo di allevamento rivolto alle razze autoctone, considerati i tempi, le condizioni di allevamento o le difficoltá legate alla filiera commerciale.
Sostenitori1
1) La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Gianantonio Da Re (ID), Simona Baldassarre (ID)
Risposta data dal Sig. Janusz Wojciechowski a nome della Commissione europea (3 giugno 2022)
Nel periodo 2014-2022 il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) offre agli Stati membri la possibilità di fornire sostegno per l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e di razze di animali d’allevamento tradizionali non a rischio1.
Il nuovo regolamento sui piani strategici della PAC2 mantiene la stessa possibilità e gli Stati membri, sulla base delle loro esigenze, possono programmare il sostegno alla conservazione, all’uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, in particolare mediante metodi di
selezione tradizionali. Gli Stati membri possono fornire sostegno (i) nell’ambito degli impegni agro-climatico-ambientali per preservare le razze a rischio di estinzione minacciate di erosione genetica, o (ii) sostenendo le attività relative alla conservazione, all’uso e allo
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e in silvicoltura. L’atto delegato3 stabilisce ulteriori condizioni e stila un elenco delle specie di animali d’allevamento di razze locali considerate ammissibili al sostegno nell’ambito degli interventi proposti.
Nel nuovo periodo di programmazione inoltre gli Stati membri hanno la possibilità di fornire un sostegno mirato ai giovani agricoltori4 e di stabilire condizioni preferenziali per le piccole aziende agricole.
La Commissione continuerà a offrire assistenza agli Stati membri per la pianificazione e l’attuazione degli interventi sulle risorse genetiche.
1) Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
2) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
3) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).
4) Articoli 30 e 75 del regolamento (UE) 2021/2115.
Fonte: Parlamento europeo
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