Il 21 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023. La bozza, una volta presentata a Camera e Senato, dovrà essere approvata definitivamente entro il 31 dicembre. Tra i 156 articoli presenti nelle 310 pagine di documento abbiamo estrapolato quelli di maggior interesse per il comparto agricolo che riportiamo di seguito.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Art.2):

La norma riconosce anche per il primo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell’anno 2022. In particolare è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Nel caso invece di imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile – da intendersi quale potenza contrattualmente impegnata – pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Riguardo al gas naturale si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta  nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Si prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (Art.11):

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il contributo spetta anche alle imprese esercenti attività agricola e di pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Si prevede, inoltre, che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non derivi il superamento del costo sostenuto. E’ riconosciuta la possibilità di cessione del credito d’imposta e sono previsti una serie di adempimenti da rispettare in caso di cessione dello stesso.

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax (Art.16):

La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax)di cui all’art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160. Analoga disposizione anche per la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all’art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, posticipata al 1° gennaio 2024.

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari (Art.20):

La disposizione proroga per il 2023 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli (Art.55):

Al fine di sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura, viene confermato per il 2023 l’esonero contributivo per i giovani under 40 che si insediano per la prima volta in agricoltura entro il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Si fa presente che l’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Fondo per la Sovranità Alimentare (Art.76):

La disposizione, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Demanda a uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

Fondo per l’innovazione in agricoltura (Art.77):

La disposizione, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il “Fondo per l’innovazione in agricoltura” con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede che il “Fondo per l’innovazione in agricoltura” possa essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa sottoscrivere con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare – ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo per l’innovazione
in agricoltura e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie.

Il comma 4 autorizza l’apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1, per la gestione degli interventi di cui al presente articolo.

Per scaricare il documento completo cliccare QUI!